DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1975 che istituisce un comitato di alti funzionari della sanità pubblica (75/365/CEE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'applicazione delle misure adottate dal Consiglio nel settore dell'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e nel settore del coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività di medico può sollevare problemi che è opportuno esaminare di concerto;
considerando che è opportuno istituire a tal fine un comitato presieduto dalla Commissione e composto di rappresentanti degli Stati membri appartenenti alle amministrazioni di questi ultimi,
DECIDE:
Art. 1
Viene istituito presso la Commissione un comitato di alti funzionari della sanità pubblica, qui di seguito denominato «comitato».
Art. 2
Il comitato ha il compito:
— di rilevare e di analizzare le difficoltà che potrebbe incontrare l'applicazione delle direttive 75/362/CEE1, 75/363/CEE2, 77/452/CEE3, 77/453/CEE4, 78/686/CEE5, 78/687/CEE6, 80/154/CEE7 e 80/155/CEE8;
— di raccogliere qualsiasi informazione utile
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, i medici prestano le cure mediche generiche e specialistiche;
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, gli infermieri responsabili dell'assistenza generale prestano tale assistenza;
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, i dentisti prestano le cure dentistiche generiche e specialistiche;
— sulle condizioni in cui, negli Stati membri, le ostetriche esercitano la loro attività;
— di formulare pareri che consentano di orientare i lavori della Commissione nella prospettiva di eventuali emendamenti delle direttive succitate.
—
Art. 3
1. Il comitato si compone di alti funzionari degli Stati membri che hanno responsabilità dirette nel settore della sanità pubblica.
2. I membri del comitato sono designati dagli Stati membri in ragione di un titolare e di un supplente per paese.
3. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
Art. 4
Il comitato fissa il proprio regolamento interno.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1975. Per il Consiglio Il Presidente R. RYAN (1) Vedasi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (2) Vedasi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.