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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1986 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (86/283/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 136, visto l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Bruxelles il 19 febbraio 1985, qui di seguito denominato «accordo interno», visto il progetto presentato dalla Commissione, visto il parere del Parlamento europeo (1), considerando che è necessario stabilire per un nuovo periodo di cinque anni le disposizioni da applicare all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea, in appresso denominati «paesi e territori»; che queste disposizioni si applicano ai territori della Repubblica francese, ai paesi e territori del Regno Unito, ai paesi del Regno dei Paesi Bassi e, in parte, alla Groenlandia in applicazione del trattato, firmato a Bruxelles il 13 marzo 1984, che modifica, per quanto concerne la Groenlandia, i trattati che istituiscono le Comunità europee; considerando che queste disposizioni rientrano nel contesto degli sforzi compiuti dalla Comunità economica europea per contribuire, in particolare mediante la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984, in appresso denominata «convenzione», alla co- operazione internazionale ed alla soluzione dei problemi internazionali d'ordine economico, sociale, intellettuale ed umanitario compatibilmente con le aspirazioni della comunità internazionale per un nuovo ordine economico internazionale più giusto e più equilibrato; considerando che le necessità di sviluppo dei paesi e territori e le esigenze della promozione del loro sviluppo industriale giustificano il mantenimento della possibilità di riscuotere dazi doganali e di stabilire restrizioni quantitative; considerando che, per quanto riguarda il rum, l'arack e il tafia, della sottovoce 22.09 C I della tariffa doganale comune, si devono prevedere disposizioni particolari; considerando che è utile, date le caratteristiche dell'economica della maggior parte dei paesi e territori e tenendo conto dell'esperienza acquisita, far beneficiare d'ora in poi i paesi e territori di taluni degli strumenti di cui beneficiano gli Stati ACP, quali il centro tecnico per la cooperazione agricola e rurale ed il centro per lo sviluppo industriale, mediante contributo finanziario concesso ai paesi e territori; considerando che il contributo comunitario per risolvere i problemi d'ordine economico e sociale dei paesi e territori da un lato e degli Stati ACP dall'altro, incita la Comunità ad intensificare maggiormente le relazioni tra paesi e territori e Stati ACP, nei diversi settori della cooperazione regionale, agricola, industriale, energetica, culturale, sociale, finanziaria e tecnica; considerando che l'articolo 288 della convenzione prevede la possibilità per un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, di acce dere alla convenzione; che è pertanto necessario prevedere la possibilità di adattare la presente decisione; considerando che l'articolo 1 dell'accordo interno prevede che, nel caso in cui un paese o territorio divenuto indipendente acceda alla convenzione, gli importi dell'aiuto finanziario sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo previsti per i paesi e territori siano diminuiti e gli importi previsti per gli Stati ACP siano aumentati corrispondentemente con decisione del Consiglio; considerando che, per facilitare l'applicazione futura di tale disposizione e per garantire la massima equità nell'assegnazione dell'aiuto finanziario, occorre procedere ad una ripartizione fra, da un lato, i paesi e territori della Repubblica francese e, dall'altro, i paesi e territori del Regno dei Paesi Bassi ed, infine, i paesi e territori del Regno Unito; considerando che la presente decisione lascia del tutto impregiudicato il regime speciale stabilito per l'importazione dei prodotti in provenienza dai paesi e territori in Spagna e in Portogallo che figurano nell'allegato della decisione 86/47/CEE (1),DECIDE:

Testo vigente