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DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA del 1° gennaio 1995 recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea (95/1/CE, Euratom, CECA)

Testo vigente

Art. 35

Il testo dell'articolo 161 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 161

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è completato con la nomina di dodici membri supplementari. L'Austria, la Finlandia e la Svezia designano ciascuna quattro membri. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Art. 36

Il testo dell'articolo 162 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 162

Immediatamente dopo l'adesione il Comitato scientifico e tecnico è completato con la nomina di cinque membri supplementari. L'Austria e la Svezia designano due membri ciascuna e la Finlandia uno. Il mandato dei membri così nominati scade contemporaneamente a quello dei membri che sono in carica al momento dell'adesione.».

Art. 37

Il testo dell'articolo 170 dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 170

I testi degli atti delle istituzioni anteriori all'adesione e redatti dal Consiglio o dalla Commissione in lingua finlandese e svedese fanno fede, dal momento dell'adesione, alle stesse condizioni dei testi redatti nelle nove lingue attuali. Essi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ogniqualvolta i testi nelle lingue attuali siano stati oggetto di una tale pubblicazione.».

Art. 38

Il testo dell'articolo 176, secondo comma, dell'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«I testi dei suddetti trattati, redatti in lingua finlandese e svedese, sono allegati al presente atto. Tali testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei trattati di cui al primo comma redatti nelle nove lingue attuali.».

Art. 39

L'allegato I dell'Atto di adesione è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Art. 40

Negli allegati XIII e XIV dell'Atto di adesione le sezioni concernenti la Norvegia cadono.

Art. 41

Negli allegati II, VI, XV e XVIII dell'Atto di adesione le disposizioni, le menzioni, i termini e le date relativi al Regno di Norvegia cadono.

Art. 42

Il testo dell'articolo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1 L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"Articolo 3 Conformemente all'articolo 198 D del presente trattato i membri della Banca sono:

— il Regno del Belgio,

— il Regno di Danimarca,

— la Repubblica federale di Germania,

— la Repubblica ellenica,

— il Regno di Spagna,

— la Repubblica francese,

— l'Irlanda,

— la Repubblica italiana,

— il Granducato del Lussemburgo,

— il Regno dei Paesi Bassi,

— la Repubblica d'Austria,

— la Repubblica portoghese,

— la Repubblica di Finlandia,

— il Regno di Svezia,

— il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord."»

Art. 43

Il testo dell'articolo 2 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2 Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente: "1. Il capitale della Banca è di 62 013 milioni di ecu; le quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri sono le seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

"»

Art. 44

Il testo dell'articolo 4 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 4 Il testo dell'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"2. Il consiglio di amministrazione è composto di 25 amministratori e di 13 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

— tre amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania

— tre amministratori designati dalla Repubblica francese,

— tre amministratori designati dalla Repubblica italiana,

— tre amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

— due amministratori designati dal Regno di Spagna,

— un amministratore designato dal Regno del Belgio,

— un amministratore designato dal Regno di Danimarca,

— un amministratore designato dalla Repubblica ellenica,

— un amministratore designato dall'Irlanda,

— un amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo,

— un amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi,

— un amministratore designato dalla Repubblica d'Austria,

— un amministratore designato dalla Repubblica portoghese,

— un amministratore designato dalla Repubblica di Finlandia,

— un amministratore designato dal Regno di Svezia,

— un amministratore designato dalla Commissione.

— due sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania,

— due sostituti designati dalla Repubblica francese,

— due sostituti designati dalla Repubblica italiana,

— due sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Spagna e dalla Repubblica portoghese,

— un sostituto designato di comune accordo dai Paesi del Benelux,

— un sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda,

— un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia,

— un sostituto designato dalla Commissione."»

I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal consiglio dei governatori in ragione di:

Art. 45

Il testo dell'articolo 5 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5 Il testo dell'articolo 12, paragrafo 2, seconda frase del protocollo sullo statuto della Banca è sostituito dal seguente:

"La maggioranza qualificata richiede diciassette voti."»

Art. 46

Il testo dell'articolo 6 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

1.

I nuovi Stati membri versano le seguenti somme, corrispondenti alla loro quota del capitale versato dagli Stati membri alla data del 1° gennaio 1995:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali contributi debbono essere versati in cinque rate semestrali uguali, esigibili il 30 aprile e il 31 ottobre. La prima rata è dovuta a quella di queste due date che segue per prima la data dell'adesione.

2.

Per quanto riguarda la parte che alla data dell'adesione resta ancora da versare a titolo dell'aumento di capitale deciso l'11 giugno 1990, i nuovi Stati membri partecipano con i seguenti importi:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali importi debbono essere versati in otto rate semestrali uguali esigibili alle date indicate per tale aumento di capitale, a partire dal 30 aprile 1995.».

Art. 47

Il testo dell'articolo 7 del protocollo n. 1 allegato all'atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7 I nuovi Stati membri contribuiscono in cinque rate semestrali uguali esigibili alle date indicate nell'articolo 6, paragrafo 1 al fondo di riserva, alle riserve supplementari e alle provviste equivalenti a riserve, nonché all'importo che deve ancora essere destinato alle riserve e provviste, costituito dal saldo del conto profitti e perdite al 31 dicembre dell'anno che precede l'adesione, quali figurano nel bilancio della Banca, in ragione degli importi che corrispondono alle seguenti percentuali delle riserve e provviste:

>SPAZIO PER TABELLA>

».

Art. 48

Il testo dell'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo n. 1 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal testo seguente:

«1. Immediatamente dopo l'adesione, il consiglio dei governatori completa la composizione del consiglio di amministrazione nominando tre amministratori, ciascuno dei quali è designato da ciascuno dei nuovi Stati membri, nonché un sostituto designato di comune accordo dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia e dal Regno di Svezia.».

Art. 49

Il protocollo n. 3 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 3 concernente la popolazione Sami

LE ALTRE PARTI CONTRAENTI,

RICONOSCENDO gli obblighi e gli impegni della Svezia e della Finlandia nei confronti della popolazione Sami a norma del diritto nazionale e internazionale,

PRENDENDO ATTO, in particolare, che la Svezia e la Finlandia si sono prefisse di preservare e sviluppare i mezzi di sussistenza, la lingua, la cultura e lo stile di vita della popolazione Sami,

CONSIDERANDO che la cultura e le condizioni di vita tradizionali dei Sami dipendono da attività economiche primarie quali l'allevamento delle renne nelle zone tradizionali di insediamento dei Sami, HANNO CONVENUTO le disposizioni che seguono:

In deroga alle disposizioni del trattato CE, alla popolazione Sami possono essere concessi diritti esclusivi in materia di allevamento delle renne all'interno delle zone da essi tradizionalmente occupate.

Il presente protocollo potrà essere integrato per tener conto di eventuali estensioni dei diritti esclusivi dei Sami in relazione ai loro tradizionali mezzi di sussistenza. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo e del Comitato delle regioni, può adottare i necessari emendamenti del presente protocollo.».

Art. 50

Le disposizioni del protocollo n. 4 allegato all'Atto di adesione cadono.

Art. 51

Il protocollo n. 5 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 5 concernente la partecipazione dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio I contributi dei nuovi Stati membri ai fondi della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono così fissati:

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali contributi sono versati in due rate annue uguali, senza interessi, la prima il 1° gennaio 1995 e la seconda il 1° gennaio 1996.».

Art. 52

Il protocollo n. 6 allegato all'Atto di adesione è sostituito dal seguente:

«Protocollo n. 6 concernente disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei Fondi strutturali in Finlandia e Svezia

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

viste le richieste della Finlandia e della Svezia dirette ad ottenere un sostegno speciale dei Fondi strutturali per le loro regioni meno densamente popolate;

considerando che l'Unione ha proposto un nuovo obiettivo complementare n. 6;

considerando che questo dispositivo transitorio sarà riesaminato e rivisto contemporaneamente con il regolamento di base (CEE) n. 2081/93 sugli strumenti strutturali e le politiche nel 1999;

considerando che occorre definire i criteri e l'elenco delle regioni ammesse a beneficiare del nuovo obiettivo;

considerando che al nuovo obiettivo saranno attribuite risorse supplementari;

considerando che occorre stabilire le procedure applicabili al nuovo obiettivo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

Articolo 1 Fino al 31 dicembre 1999, i Fondi strutturali, lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e la Banca europea per gli investimenti (BEI) contribuiscono, ciascuno in maniera appropriata, ad un ulteriore obiettivo prioritario in aggiunta ai cinque obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio; tale obiettivo è inteso a:

— promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale di regioni a scarsissima densità di popolazione (in appresso denominato "obiettivo n. 6").

— regolamento (CEE) n. 2080/93 del Consiglio;

— regolamenti (CEE) nn. 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 e 4256/88 del Consiglio, modificati dai regolamenti (CEE) nn. 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 e 2085/93 del Consiglio.

Le zone interessate dall'obiettivo n. 6 corrispondono in linea di massima o appartengono a regioni di livello NUTS II con una densità di popolazione pari o inferiore a 8 abitanti per chilometro quadrato. Inoltre, l'intervento della Comunità può essere esteso, fatto salvo il principio della concentrazione, anche a zone di dimensioni minori, limitrofe e contigue, rispondenti allo stesso criterio di densità di popolazione.

Tali regioni e zone denominate nel presente protocollo come "regioni" interessate dall'obiettivo n. 6 sono elencate nell'allegato 1.

Per il periodo 1995-1999, l'importo di 741 milioni di ecu, espresso in prezzi 1995, costituisce l'ammontare appropriato delle risorse della Comunità da impegnare a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP nelle regioni dell'obiettivo n. 6 elencate nell'allegato 1. L'allegato 2 stabilisce la ripartizione delle risorse per anno e per Stato membro. Tali risorse si aggiungono ai fondi già programmati per i pagamenti a titolo dei Fondi strutturali e dello SFOP conformemente al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio.

Articolo 4 Fatti salvi gli articoli 1, 2 e 3, all'obiettivo n. 6 si applicano i regolamenti elencati in appresso, in particolare le disposizioni relative all'obiettivo n. 1:

Le disposizioni del presente protocollo, ivi compresa l'ammissibilità delle regioni elencate nell'allegato 1 all'intervento a titolo dei Fondi strutturali, verranno riesaminate nel 1999 contemporaneamente al regolamento quadro (CEE) n. 2081/93, concernente gli strumenti e le politiche strutturali, in conformità con le procedure stabilite da tale regolamento.

Fatto a Bruxelles, addì 1° gennaio 1995. Per il Consiglio Il Presidente A. JUPPÉ