DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (97/836/CE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
1. Alla data dell'adesione all'accordo riveduto nel settore dei veicoli a motore e dei relativi accessori e parti, la Comunità europea intende limitare la sua adesione al riconoscimento e all'accettazione dei regolamenti UNECE elencati nella tabella che segue, con le serie di emendamenti indicate, in vigore alla data dell'adesione.
Numero del regolamento UNECE Serie di emendamenti Oggetto 1 01 Proiettori (comprese le lampade R2 e/o HS1) 3 02 Catadiottri 4 — Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore 5 02 Proiettori (sigillati) 6 01 Indicatori di direzione 7 02 Luci di ingombro/posizione anteriore/posizione posteriore/di arresto 8 04 Proiettori (H1 H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 e/o HIR1) 10 02 Soppressione di perturbazioni radioelettriche 11 02 Serrature e cerniere delle porte 12 03 Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto 13 09 Frenatura 14 04 Ancoraggi delle cinture di sicurezza 16 04 Cinture di sicurezza 17 06 Resistenza dei sedili 18 02 Dispositivi antifurto 19 02 Proiettori fendinebbia anteriori 20 02 Proiettori (H4) 21 01 Finiture interne 22 04 Caschi di protezione e visiere 23 — Proiettori di retromarcia 24 03 Emissioni diesel 25 04 Poggiatesta 26 02 Sporgenze esterne 27 03 Triangolo di presegnalazione 28 — Segnalatore acustico 30 02 Pneumatici (veicoli a motore e loro rimorchi) 31 02 Proiettori (alogeni sigillati) 34 01 Rischio d'incendio 37 03 Lampade ad incandescenza 38 — Luci posteriori per nebbia 39 — Tachigrafo 43 — Vetri di sicurezza 44 03 Dispositivo di sicurezza per bambini 45 01 Tergicristalli 46 01 Retrovisori 48 01 Dispositivi di illuminazione 49 02 Emissioni dei motori diesel 50 — Luci di posizione anteriore/posteriore/di arresto, indicatori di direzione, dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione (ciclomotori/motocicli) 51 02 Livello sonoro 53 — Dispositivi di illuminazione (motocicli) 54 — Pneumatici (veicoli commerciali e loro rimorchi) 56 — Proiettori (ciclomotori) 57 01 Proiettori (motocicli) 58 01 Dispositivo di protezione posteriore 59 — Silenziatori di ricambio 60 — Comandi azionati dal conducente (ciclomotori/motocicli) 62 — Dispositivi antifurto (ciclomotori/motocicli) 64 — Pneumatici (ruote di scorta temporanee) 66 — Resistenza della sovrastruttura (autobus) 69 01 Targhe segnaletiche posteriori per veicoli lenti 70 01 Targhe segnaletiche posteriori per veicoli pesanti e lunghi 71 — Campo di visibilità dei trattori agricoli 72 — Proiettori (lampade HS1) (motocicli) 73 — Protezione laterale 74 — Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione (ciclomotori) 75 — Pneumatici (motocicli/ciclomotori) 77 — Luci di stazionamento 78 02 Frenatura (categoria L) 79 01 Dispositivo di sterzo 80 01 Resistenza dei sedili (autobus) 81 — Retrovisori (motocicli/ciclomotori) 82 — Proiettori (HS2) (ciclomotori) 83 03 Emissioni 85 — Potenza dei motori 86 — Dispositivi di illuminazione (trattori agricoli) 87 — Luci di marcia diurna 89 — Dispositivi di limitazione della velocità 90 01 Complessi dischi freno di ricambio 91 — Luci di ingombro laterali 93 — Dispositivi di protezione antincuneamento anteriore 96 — Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli) 97 — Sistemi di allarme 98 — Proiettori con fonti luminose a luminescenza 99 — Fonti luminose a luminescenza 100 — Sicurezza elettrica del veicolo 101 — Emissione di CO2/consumo di carburante 102 — Dispositivi di attacco 103 — Catalizzatori di sostituzione Le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE sopraindicati diventano alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive comunitarie particolari, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo ed esistano direttive comunitarie particolari per i regolamenti indicati. Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti di installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili. Se è evidente che i regolamenti UNECE differiscono dalle direttive comunitarie corrispondenti, la Comunità può decidere di sciogliersi dal’obbligo del reciproco riconoscimento, denunciando i regolamenti UNECE in questione, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto e all'articolo 3 della presente decisione.
2. I regolamenti UNECE elencati, per i quali alla data dell'adesione non esistano corrispondenti direttive particolari comunitarie, diventano alternativi in corrispondenza del paragrafo 1 nel momento in cui le direttive particolari comunitarie diventano applicabili.
3. Conformemente alle disposizioni del trattato, il regolamento UNECE 22 si applica al Regno Unito a decorrere dal 1o luglio 2000 o, se ha data precedente, non prima che la Comunità aderisca a un regolamento UNECE modificato concernente i caschi di protezione e le visiere che prescriva per detti caschi e visiere gli stessi requisiti applicabili nel Regno Unito alla data di adozione della presente decisione, o requisiti più vigorosi.