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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (97/836/CE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

  1. 1. Alla data dell'adesione all'accordo riveduto nel settore dei veicoli a motore e dei relativi accessori e parti, la Comunità europea intende limitare la sua adesione al riconoscimento e all'accettazione dei regolamenti UNECE elencati nella tabella che segue, con le serie di emendamenti indicate, in vigore alla data dell'adesione.

    Numero del regolamento UNECESerie di emendamentiOggetto
    101Proiettori (comprese le lampade R2 e/o HS1)
    302Catadiottri
    4—Dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore
    502Proiettori (sigillati)
    601Indicatori di direzione
    702Luci di ingombro/posizione anteriore/posizione posteriore/di arresto
    804Proiettori (H1 H2, H3, HB3, HB4, H7, H8 e/o HIR1)
    1002Soppressione di perturbazioni radioelettriche
    1102Serrature e cerniere delle porte
    1203Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto
    1309Frenatura
    1404Ancoraggi delle cinture di sicurezza
    1604Cinture di sicurezza
    1706Resistenza dei sedili
    1802Dispositivi antifurto
    1902Proiettori fendinebbia anteriori
    2002Proiettori (H4)
    2101Finiture interne
    2204Caschi di protezione e visiere
    23—Proiettori di retromarcia
    2403Emissioni diesel
    2504Poggiatesta
    2602Sporgenze esterne
    2703Triangolo di presegnalazione
    28—Segnalatore acustico
    3002Pneumatici (veicoli a motore e loro rimorchi)
    3102Proiettori (alogeni sigillati)
    3401Rischio d'incendio
    3703Lampade ad incandescenza
    38—Luci posteriori per nebbia
    39—Tachigrafo
    43—Vetri di sicurezza
    4403Dispositivo di sicurezza per bambini
    4501Tergicristalli
    4601Retrovisori
    4801Dispositivi di illuminazione
    4902Emissioni dei motori diesel
    50—Luci di posizione anteriore/posteriore/di arresto, indicatori di direzione, dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione (ciclomotori/motocicli)
    5102Livello sonoro
    53—Dispositivi di illuminazione (motocicli)
    54—Pneumatici (veicoli commerciali e loro rimorchi)
    56—Proiettori (ciclomotori)
    5701Proiettori (motocicli)
    5801Dispositivo di protezione posteriore
    59—Silenziatori di ricambio
    60—Comandi azionati dal conducente (ciclomotori/motocicli)
    62—Dispositivi antifurto (ciclomotori/motocicli)
    64—Pneumatici (ruote di scorta temporanee)
    66—Resistenza della sovrastruttura (autobus)
    6901Targhe segnaletiche posteriori per veicoli lenti
    7001Targhe segnaletiche posteriori per veicoli pesanti e lunghi
    71—Campo di visibilità dei trattori agricoli
    72—Proiettori (lampade HS1) (motocicli)
    73—Protezione laterale
    74—Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione (ciclomotori)
    75—Pneumatici (motocicli/ciclomotori)
    77—Luci di stazionamento
    7802Frenatura (categoria L)
    7901Dispositivo di sterzo
    8001Resistenza dei sedili (autobus)
    81—Retrovisori (motocicli/ciclomotori)
    82—Proiettori (HS2) (ciclomotori)
    8303Emissioni
    85—Potenza dei motori
    86—Dispositivi di illuminazione (trattori agricoli)
    87—Luci di marcia diurna
    89—Dispositivi di limitazione della velocità
    9001Complessi dischi freno di ricambio
    91—Luci di ingombro laterali
    93—Dispositivi di protezione antincuneamento anteriore
    96—Emissioni dei motori diesel (trattori agricoli)
    97—Sistemi di allarme
    98—Proiettori con fonti luminose a luminescenza
    99—Fonti luminose a luminescenza
    100—Sicurezza elettrica del veicolo
    101—Emissione di CO2/consumo di carburante
    102—Dispositivi di attacco
    103—Catalizzatori di sostituzione

    Le prescrizioni tecniche dei regolamenti UNECE sopraindicati diventano alternative agli allegati tecnici delle corrispondenti direttive comunitarie particolari, sempreché il campo di applicazione sia il medesimo ed esistano direttive comunitarie particolari per i regolamenti indicati. Tuttavia le disposizioni complementari delle direttive, come quelle relative ai requisiti di installazione o al procedimento di omologazione, continuano ad essere applicabili. Se è evidente che i regolamenti UNECE differiscono dalle direttive comunitarie corrispondenti, la Comunità può decidere di sciogliersi dal’obbligo del reciproco riconoscimento, denunciando i regolamenti UNECE in questione, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto e all'articolo 3 della presente decisione.

  2. 2. I regolamenti UNECE elencati, per i quali alla data dell'adesione non esistano corrispondenti direttive particolari comunitarie, diventano alternativi in corrispondenza del paragrafo 1 nel momento in cui le direttive particolari comunitarie diventano applicabili.

  3. 3. Conformemente alle disposizioni del trattato, il regolamento UNECE 22 si applica al Regno Unito a decorrere dal 1o luglio 2000 o, se ha data precedente, non prima che la Comunità aderisca a un regolamento UNECE modificato concernente i caschi di protezione e le visiere che prescriva per detti caschi e visiere gli stessi requisiti applicabili nel Regno Unito alla data di adozione della presente decisione, o requisiti più vigorosi.