DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (97/836/CE)
Testo vigente
ALLEGATO III
ALLEGATO III MODALITÀ PRATICHE DELLA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITÀ E DEGLI STATI MEMBRI ALL'ACCORDO RIVEDUTO
La Comunità europea e gli Stati membri partecipano come parti contraenti all'accordo riveduto secondo le seguenti modalità:
1) Negoziati e lavori preparatori per il programma di lavoro dell'UNECE e lavori precedenti l'adozione di regolamenti o di modifiche di regolamenti esistenti cui la Comunità aderisce Il contributo dell’Unione circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafi 3 e 4 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 207, paragrafo 2 TFUE. Rappresentanti della Commissione e degli Stati membri partecipano ai lavori preparatori dei gruppi di esperti per facilitare l'adozione d'una proposta di nuovo regolamento UNECE o d'una modifica d'un regolamento UNECE esistente. Nel corso di questi lavori preparatori, gli esperti degli Stati membri possono esprimere pareri tecnici e partecipare pienamente alle discussioni di carattere tecnico unicamente in base alla loro competenza tecnica, senza vincolare le proprie autorità nazionali o la Comunità. Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta l’Unione nel comitato amministrativo istituito dall’articolo 1 dell’Accordo riveduto, come portavoce dell’Unione, in conformità dell’articolo 207 TFUE. La posizione definitiva della Comunità sull'adozione di un nuovo regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE esistente è decisa in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione. In tutte le fasi della presente procedura la Commissione informa il Parlamento europeo, in particolare per quanto concerne l'elaborazione del programma di lavoro e l'orientamento e i risultati dei lavori preparatori. La Commissione presenta inoltre tempestivamente al Parlamento i progetti di regolamenti e modifiche.
2) Adozione dei regolamenti UNECE e delle modifiche dei regolamenti in vigore Il diritto di voto presso gli organi creati dall'accordo riveduto è esercitato dalla Commissione per conto della Comunità. Gli Stati membri non partecipano al voto, fatta eccezione per i casi in cui sia stato deciso che la Comunità non è o non sarà vincolata da un regolamento UNECE. Le istituzioni comunitarie si impegnano ad accelerare per quanto possibile i lavori per non ritardare inutilmente la votazione nell'ambito dell'UNECE. A tal fine, la Commissione presenta la sua proposta non appena definiti tutti gli elementi essenziali di un progetto di regolamento UNECE.
3) Modifiche dell'accordo riveduto Soltanto la Comunità può proporre modifiche dell'accordo riveduto. Nei confronti delle modifiche proposte da altre parti contraenti conformemente all'articolo 13 dell'accordo riveduto, gli Stati membri aderiscono alla posizione espressa dalla Comunità.
4) Se uno Stato membro viene coinvolto in una procedura di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 10 dell'accordo riveduto, la posizione di tale Stato membro su punti di interpretazione dell'accordo in questa procedura è coordinata con la Commissione, previa consultazione con gli altri Stati membri.