DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 giugno 1998 relativa alla conclusione di un accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America (1999/78/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
considerando che l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, firmato a Londra il 18 maggio 1998, è stato negoziato e dovrebbe essere approvato;
considerando che determinati compiti relativi all'attuazione e, in particolare, il potere di emendare alcuni aspetti degli allegati settoriali sono stati attribuiti al comitato misto istituito dall'accordo;
considerando che occorrerebbe istituire le procedure interne adeguate per garantire il corretto funzionamento dell'accordo e che è necessario delegare alla Commissione il potere di procedere a taluni emendamenti tecnici dell'accordo e di emanare talune decisioni per la sua attuazione,
HA DECISO QUANTO SEGUE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America, ivi compresi i suoi allegati.
Il testo dell'accordo e degli allegati è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio trasmette, a nome della Comunità, la lettera di cui all'articolo 21, paragrafo 1 dell'accordo (1).
Art. 3
1. La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto, di cui all'articolo 14 dell'accordo, e nei gruppi settoriali misti istituiti dagli allegati settoriali, assistita dal comitato speciale designato dal Consiglio. La Commissione procede, previa consultazione di detto comitato speciale, alle nomine, alle notifiche, agli scambi di informazioni e alle richieste di informazioni specificati nell'accordo.
2. Nell'ambito delle decisioni che il comitato misto deve adottare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera g), e dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo, per emendare il corpus dell'accordo, la posizione della Comunità è determinata dal Consiglio a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. In tutti gli altri casi, la posizione della Comunità nel comitato misto o nei gruppi settoriali misti è determinata dalla Commissione, previa consultazione del comitato speciale di cui al paragrafo 1.
1. La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Lussemburgo, addì 22 giugno 1998. Per il Consiglio Il Presidente J. BATTLE (1) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.