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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 maggio 1999 che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen (1999/436/CE)

Testo vigente

ALLEGATO D

ALLEGATO D

DECISIONI DEL GRUPPO CENTRALE

>SPAZIO PER TABELLA>

DICHIARAZIONI

  1. 1. All'atto dell'adozione della decisione il Consiglio ha fatto la seguente dichiarazione:

"Fatta salva la determinazione delle basi giuridiche per l'articolo 2, paragrafi 2 e 3, l'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera e) e l'articolo 8 della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, conformente alle pertinenti disposizioni dei trattati, rimangono impregiudicati le responsabilità e i poteri degli Stati membri in relazione alle misure di sorveglianza, anche alle frontiere, per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna in conformità della legislazione nazionale e con i mezzi a loro disposizione."

  1. 2. Gli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno fatto la seguente dichiarazione in relazione agli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen:

"L'inserimento della prima dichiarazione di cui all'Atto finale della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen nella presente decisione va inteso nel senso che la decisione con cui si stabilisce che uno Stato aderente all'UE è in grado di applicare l'acquis di Schengen, consentendo così di eliminare i controlli alle frontiere interne, è adottata all'unanimità dal Consiglio composto dagli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo Schengen."

  1. 3. La Commissione ha fatto la seguente dichiarazione:

Dichiarazione relativa alla commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen

"Conformemente all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, la cooperazione rafforzata Schengen'è realizzata nell'ambito istituzionale e giuridico dell'Unione europea e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea'. La Commissione ritiene quindi che l'integrazione della decisione del Comitato esecutivo relativa alla creazione di una commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 fin. del 16.9.1998] nell'ambito dell'Unione lasci del tutto impregiudicate le competenze che le sono conferite dai trattati e segnatamente la sua responsabilità in quanto custode dei trattati".

  1. 4. La delegazione dei Paesi Bassi ha fatto la seguente dichiarazione all'atto dell'adozione della decisione del Consiglio concernente la determinazione della base giuridica ai fini dell'integrazione dell'acquis di Schengen:

"I Paesi Bassi ritengono che debbano essere adottate, quale base giuridica per talune decisioni e disposizioni che costituiscono l'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen, le disposizioni di cui al titolo IV della parte terza del trattato CE, in quanto sono contemplati aspetti della libera circolazione delle persone relativi al diritto applicabile agli stranieri."

Il Belgio si associa alla dichiarazione della delegazione dei Paesi Bassi.