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Decisione del Consiglio del 22 gennaio 2001 che istituisce il comitato militare dell'Unione europea (2001/79/PESC)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

Nell'ambito del rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, in particolare, della politica europea comune in materia di sicurezza e di difesa di cui all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio europeo, riunitosi a Nizza il 7-11 dicembre 2000, ha raggiunto un accordo sull'istituzione del comitato militare dell'Unione europea e ne ha stabilito la missione e le funzioni, comprese quelle del suo presidente.

In osservanza degli orientamenti del Consiglio europeo, il comitato dovrebbe essere messo in grado di avviare i suoi lavori,

DECIDE:

Art. 1

È istituito un comitato militare dell'Unione europea (EUMC), in seguito denominato "il comitato", composto dei capi di Stato maggiore della difesa, rappresentati dai loro delegati militari.

Esso si riunisce a livello di capi di Stato maggiore della difesa se e quando necessario.

Art. 2

La missione e le funzioni del comitato sono definite nell'allegato IV della relazione della presidenza approvata dal Consiglio europeo di Nizza e che figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 3

1. Il presidente del comitato (in seguito denominato "il presidente") è nominato dal Consiglio su raccomandazione del comitato riunito a livello di capi di Stato maggiore della difesa.

2. Il mandato del presidente è triennale, salvo decisione contraria del Consiglio. La sua missione e le sue funzioni sono parimenti definite nell'allegato di cui sopra.

Art. 4

La presente decisione ha effetto alla data dell'adozione.

Art. 5

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 1, la presente decisione si applica a decorrere dalla data di nomina del primo presidente, entro la data di applicazione della decisione relativa all'istituzione dello Stato maggiore dell'Unione europea(1) e, in linea di massima, prima della fine del giugno 2001.

2. L'organo militare ad interim istituito dalla decisione 2000/144/PESC(2) continuerà a svolgere le proprie funzioni sino alla data di applicazione della presente decisione.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Lindh (1) Decisione 2001/80/PESC del Consiglio (cfr. pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale). (2) Decisione 2000/144/PESC del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce l'organo militare ad interim (GU L 49 del 22.2.2000, pag. 2).