Decisione del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa all'istituzione di una rete europea di punti di contatto in materia di persone responsabili di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra (2002/494/GAI)
Testo vigente
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 30 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),
vista l'iniziativa del Regno dei Paesi Bassi1,
visto il parere del Parlamento europeo(2),
I Tribunali penali internazionali per la ex-Iugoslavia e per il Rwanda indagano, perseguono e giudicano dal 1995 violazioni delle leggi ed usi di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità.
Lo statuto di Roma della Corte penale internazionale del 17 luglio 1998 afferma che i crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale, in particolare il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, non devono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale.
Lo statuto di Roma rammenta che è dovere di ciascuno Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di tali crimini internazionali.
Lo statuto di Roma, ai sensi del quale è stata istituita la Corte penale internazionale, sottolinea che essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali.
Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno firmato o ratificato lo statuto di Roma.
Le indagini, l'azione penale e lo scambio di informazioni riguardanti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra rimangono di competenza delle autorità nazionali, salvo quando il diritto internazionale disponga diversamente.
Gli Stati membri sono confrontati a persone implicate in questi crimini, che cercano una via di scampo all'interno delle frontiere dell'Union europea.
Il successo di un effettivo accertamento e perseguimento di questi crimini a livello nazionale dipende in larga misura da una collaborazione più stretta tra le diverse autorità che li combattono.
È essenziale che le autorità competenti degli Stati parte dello statuto di Roma, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, operino in stretta collaborazione in tale contesto.
Si favorisce una stretta collaborazione allorché gli Stati membri rendono possibile la comunicazione diretta tra punti di contatto centralizzati, specializzati.
Una stretta collaborazione tra tali punti di contatto consente di ottenere un quadro più completo delle persone implicate in tali crimini e degli Stati membri in cui esse sono oggetto di indagine.
Gli Stati membri, nella posizione comune 2001/443/PESC del Consiglio, dell'11 giugno 2001, sulla Corte penale internazionale3, hanno riconosciuto che i crimini che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale sono fonte di preoccupazione per tutti gli Stati membri, i quali sono determinati a cooperare alla prevenzione di detti crimini e a porre termine all'impunità di coloro che li hanno perpetrati.
La presente decisione fa salvi i trattati, gli accordi e le normative riguardanti l'assistenza giudiziaria in materia penale tra autorità giudiziarie,
DECIDE:
Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Rajoy Brey (2) Parere reso il 9 aprile 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).