Decisione del Consiglio del 19 febbraio 2004 che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE (2004/157/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
visto l'accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 20001, applicato provvisoriamente con decisione 2000/771/CE dei rappresentanti dei governi degli Stati membri del 18 settembre 20002, in particolare l'articolo 3,
vista la proposta della Commissione,
Con la decisione 2002/148/CE3 sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell'articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell'allegato della predetta decisione.
Con la decisione 2003/112/CE del Consiglio l'applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE è stata prorogata per altri 12 mesi. Ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2003/112/CE, le misure scadono il 20 febbraio 2004.
Il governo dello Zimbabwe continua a violare le disposizioni di base di cui all'articolo 9 dell'accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto.
È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,
DECIDE:
Art. 1
Il periodo di applicazione delle misure di cui all'articolo 2 della decisione 2002/148/CE, prorogato fino al 20 febbraio 2004 dall'articolo 1 della decisione 2003/112/CE, è prorogato di altri 12 mesi fino al 20 febbraio 2005. Le misure saranno riviste ad intervalli regolari e almeno entro sei mesi.
La lettera riportata nell'allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2004. Per il Consiglio Il Presidente M. McDowell