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DECISIONE DEL CONSIGLIO dell’11 agosto 2004 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell’ambito dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994 (2004/618/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell’ambito dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all’OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea.

I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall’articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.

La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d’America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con India e Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).

Al fine di garantire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004 e nell’attesa che venga modificato il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso1, occorre autorizzare la Commissione ad adottare deroghe temporanee al suddetto regolamento.

Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2,

La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan. Occorre pertanto approvare l’accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan relativo alla modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell’elenco CXL della Comunità europea allegato al GATT 1994.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

1. La Commissione è autorizzata a derogare al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, conformemente alla procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione, finché il suddetto regolamento non sia stato modificato e comunque al più tardi fino al 30 giugno 2006, nella misura necessaria a consentire la piena applicazione dell’accordo a decorrere dal 1o settembre 2004.

2. Le modalità di applicazione del presente accordo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente decisione.

Art. 3

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali, istituito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali3.

2.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all’articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

3. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

Art. 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo in nome della Comunità allo scopo di impegnare la Comunità4.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2004. Per il Consiglio Il presidente B. BOT