DECISIONE DEL CONSIGLIO E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO, del 25 aprile 2007 concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d’America, dall’altro (2007/339/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità e degli Stati membri, un accordo sui trasporti aerei con gli Stati Uniti d’America (di seguito «l'accordo») conformemente alla decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare i negoziati.
L’accordo è stato siglato il 2 marzo 2007.
L’accordo negoziato dalla Commissione dovrebbe essere siglato e applicato in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.
È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, le modalità per porre fine all’applicazione provvisoria dell’accordo e sospendere i diritti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 3 dell'accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo e alle procedure arbitrali di cui all’articolo 19 dell’accordo, nonché per l’attuazione di determinate disposizioni dell’accordo, comprese quelle relative alla sicurezza, alla concessione e alla revoca dei diritti di traffico e agli aiuti pubblici,
DECIDONO:
Art. 1 Firma e applicazione provvisoria
1. La firma dell'accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti d'America, dall’altro (di seguito «l'accordo») è approvata a nome della Comunità, fatta salva una decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
2. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione.
3. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dalla Comunità e dagli Stati membri, conformemente all'applicazione del diritto nazionale, a decorrere dal 30 marzo 2008. Tale disposizione è confermata in occasione della firma dell'accordo con gli Stati Uniti d'America.
4. La decisione di porre fine all’applicazione provvisoria dell’accordo e di notificare tale decisione agli Stati Uniti d'America conformemente all’articolo 25, paragrafo 2, dell’accordo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, a nome della Comunità e degli Stati membri, dal Consiglio che delibera all’unanimità a norma delle disposizioni pertinenti del trattato.
Art. 2 Sospensione dei diritti di traffico
1. Se entro dodici mesi a decorrere dall'avvio della valutazione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo, non è raggiunto un accordo di seconda fase, ciascuno Stato membro può, nei quindici giorni che seguono, notificare alla Commissione, se del caso, i diritti di traffico relativi al suo territorio che desidera sospendere. Tali diritti di traffico non possono includere i diritti specificati negli accordi menzionati nell' allegato 1 dell'accordo.
2. Sulla base delle notifiche ricevute dagli Stati membri, la Commissione elabora un elenco dei diritti di traffico da sospendere e lo trasmette al Consiglio. Il presidente del Consiglio, che delibera a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, comunica agli Stati Uniti d'America la sospensione dei diritti di traffico inclusi nell'elenco a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, dell'accordo. Gli Stati membri interessati adottano i provvedimenti necessari per sospendere tali diritti dal primo giorno della stagione di traffico dell'Associazione internazionale del trasporto aereo (IATA) che comincia non prima di 12 mesi a decorrere dalla data in cui è emesso il preavviso di sospensione.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, il Consiglio, che delibera all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di non comunicare la sospensione o in seguito di revocarla.
Art. 3 Comitato misto
1. In seno al comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo la Comunità e gli Stati membri sono rappresentati dalla Commissione e da rappresentanti degli Stati membri.
2. La posizione che la Comunità e i suoi Stati membri devono adottare in seno al comitato misto sulle questioni relative agli articoli 14 o 20 dell’accordo o su questioni che non richiedono l’adozione di una decisione avente effetti giuridici è adottata dalla Commissione.
3. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza comunitaria, la posizione che la Comunità e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
4. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza degli Stati membri, la posizione che la Comunità e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o degli Stati membri.
5. La posizione della Comunità e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, tranne per i settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.
Art. 4 Arbitrato
1. La Commissione rappresenta la Comunità e gli Stati membri nelle procedure d’arbitrato di cui all’articolo 19 dell’accordo.
2. La decisione di sospendere l’applicazione dei vantaggi a norma dell’articolo 19, paragrafo 7, dell’accordo è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell’articolo 19 dell’accordo su materie di competenza comunitaria è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.
Art. 5 Informazione alla Commissione
1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea degli Stati Uniti d'America che hanno adottato a norma degli articoli 4 o 5 dell’accordo.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni domanda o notifica da essi presentata o ricevuta a norma dell’articolo 8 dell’accordo.
3. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni domanda o notifica da essi presentata o ricevuta a norma dell’articolo 9 dell’accordo.
Art. 6 Sovvenzioni e aiuti pubblici
1. Se ritiene che una sovvenzione o un aiuto previsto o accordato da un’amministrazione pubblica sul territorio degli Stati Uniti d'America avrà sulla concorrenza gli effetti negativi di cui all’articolo 14, paragrafo 2, dell’accordo, uno Stato membro porta la questione all’attenzione della Commissione che può prendere contatto con tale amministrazione o chiedere una riunione del comitato misto istituito a norma dell’articolo 18 dell’accordo.
2. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione quando sono contattati dagli Stati Uniti d'America a norma dell’articolo 14, paragrafo 3, dell’accordo.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2007. Per il Consiglio Il presidente W. TIEFENSEE