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Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Testo vigente

Art. 23 Rapporto di lavoro

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare.

Capo 6. Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

Art. 24 Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente decisione, si intende per:

  1. a) «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, allineamento, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione di dati. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l’informazione relativa all’esistenza o meno di una risposta positiva (hit);

  2. b) «procedura di consultazione automatizzata»: l’accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;

  3. c) «indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

  4. d) «blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

2. Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.

Art. 25 Livello di protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi ai sensi della presente decisione, ogni Stato membro garantisce nella propria legislazione nazionale un livello di protezione dei dati personali corrispondente almeno a quello che risulta dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché dal protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione agli Stati membri n. R (87) 15 del comitato dei ministri, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia e ciò anche quando i dati non sono trattati in maniera automatizzata.

2. La trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni del presente capo nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio decide all’unanimità se questa condizione è soddisfatta.

3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»).

Art. 26 Finalità

1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L’autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per tali altri fini.

2. Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9, da parte dello Stato membro che effettua la consultazione o il raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:

  1. a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;

  2. b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione nazionale in caso di concordanza dei dati;

  3. c) effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30.

Lo Stato membro che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al primo comma, lettere b) e c).

3. I dati trasmessi a norma dell’articolo 12 possono essere utilizzati dallo Stato membro che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Lo Stato membro che effettua la consultazione può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

Art. 27 Autorità competenti

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all’articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

Art. 28 Esattezza, attualità e durata della memorizzazione dei dati

1. Gli Stati membri assicurano l’esattezza e l’attualità dei dati personali. Se risulta, ex officio o da una comunicazione della persona interessata, che sono stati forniti dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere stati trasmessi, lo Stato membro o gli Stati membri riceventi ne sono informati quanto prima. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati sono tenuti a rettificare o cancellare i dati. Inoltre, i dati personali trasmessi sono rettificati se risultano inesatti. Se l’autorità ricevente ha motivo di ritenere che i dati trasmessi siano inesatti o che debbano essere cancellati, ciò viene immediatamente comunicato all’autorità che li ha trasmessi.

2. Ai dati la cui esattezza è contestata dalla persona interessata e per i quali non è possibile stabilire se siano corretti o inesatti, è aggiunto un indicatore di validità, su richiesta della persona interessata, in base alla legislazione nazionale degli Stati membri. L’indicatore di validità aggiunto può essere tolto in base alla legislazione nazionale solo con il consenso della persona interessata o su decisione del tribunale competente o dell’autorità indipendente preposta alla protezione dei dati.

3. I dati personali che non avrebbero dovuto essere trasmessi o ricevuti sono cancellati. I dati legalmente trasmessi e ricevuti sono cancellati:

  1. a) se non sono o non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati trasmessi. Se dati personali sono stati trasmessi senza richiesta, l’autorità ricevente è tenuta a verificare immediatamente se siano necessari per le finalità per le quali sono stati trasmessi;

  2. b) al termine del periodo massimo di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l’autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all’autorità ricevente all’atto della trasmissione.

I dati sono bloccati, e non cancellati, ai sensi della legislazione nazionale, quando vi sono motivi di ritenere che la cancellazione pregiudicherebbe gli interessi della persona interessata. I dati bloccati possono essere utilizzati o trasmessi solo per le finalità che ne hanno impedito la cancellazione.

Art. 29 Misure tecniche e organizzative per garantire la protezione e la sicurezza dei dati

1. L’autorità ricevente e l’autorità che trasmette i dati adottano le misure necessarie a proteggere efficacemente i dati personali contro ogni distruzione fortuita o non autorizzata, perdita fortuita, accesso non autorizzato, alterazione fortuita o non autorizzata e divulgazione non autorizzata.

2. I dettagli delle specifiche tecniche della procedura di consultazione automatizzata sono disciplinati dalle modalità di attuazione di cui all’articolo 33 che garantiscono:

  1. a) l’adozione di misure tecniche aggiornate per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;

  2. b) l’uso di procedure di cifratura e di autorizzazione riconosciute da autorità competenti durante il ricorso a reti accessibili pubblicamente; e

  3. c) la possibilità di verificare l’ammissibilità delle consultazioni in base all’articolo 30, paragrafi 2, 4 e 5.

Art. 30 Registrazione cronologica e registrazione, disposizioni particolari relative alla trasmissione automatizzata e non automatizzata

1. Ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione non automatizzate di dati personali da parte dell’autorità che gestisce lo schedario e dell’autorità che effettua la consultazione siano registrate cronologicamente ai fini del controllo dell’ammissibilità della trasmissione. La registrazione cronologica comprende le seguenti indicazioni:

  1. a) il motivo della trasmissione;

  2. b) i dati trasmessi;

  3. c) la data della trasmissione; e

  4. d) la denominazione o il codice di riferimento dell’autorità che effettua la consultazione e dell’autorità che gestisce lo schedario.

2. Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per il raffronto automatizzato in base all’articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

  1. a) la consultazione o il raffronto automatizzati possono essere realizzati solo da funzionari dei punti di contatto nazionali debitamente abilitati. Su richiesta, l’elenco dei funzionari abilitati alla consultazione o al raffronto automatizzati è messo a disposizione delle autorità di controllo di cui al paragrafo 5, nonché a quelle degli altri Stati membri;

  2. b) ogni Stato membro garantisce che ogni trasmissione e ogni ricezione di dati personali da parte dell’autorità che gestisce lo schedario e dell’autorità che effettua la consultazione siano registrate, compresa l’informazione riguardante l’esistenza o meno di una risposta positiva. La registrazione comprende le seguenti informazioni:

    1. i) i dati trasmessi;

    2. ii) la data e l’ora precisa della trasmissione; e

    3. iii) la denominazione o il codice di riferimento dell’autorità che effettua la consultazione e dell’autorità che gestisce lo schedario.

    L’autorità che effettua la consultazione registra anche il motivo della consultazione o della trasmissione, nonché l’identificazione del funzionario che ha effettuato la consultazione e del funzionario che ha richiesto la consultazione o la trasmissione.

3. Su richiesta, l’autorità che effettua la registrazione informa immediatamente le autorità dello Stato membro interessato preposte alla protezione dei dati sui dati registrati, al più tardi quattro settimane dopo la ricezione della richiesta. I dati registrati possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

  1. a) controllare la protezione dei dati;

  2. b) garantire la sicurezza dei dati.

4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.

5. Le autorità indipendenti o, se del caso, le autorità giudiziarie di ogni Stato membro preposte alla protezione dei dati sono competenti per il controllo della trasmissione o della ricezione di dati personali. Ogni persona può, in base alla legislazione nazionale, chiedere a tali autorità di verificare la legittimità del trattamento dei dati che la riguardano. Indipendentemente da queste richieste, le suddette autorità, nonché le autorità responsabili della registrazione effettuano controlli casuali per verificare la legittimità delle trasmissioni, in base agli schedari pertinenti. Le autorità indipendenti preposte alla protezione dei dati conservano i risultati di tali controlli per diciotto mesi a fini di ispezione. Allo scadere di tale termine, detti risultati sono immediatamente cancellati. Ad ogni autorità preposta alla protezione dei dati può essere richiesto dall’autorità indipendente di un altro Stato membro preposta alla protezione dei dati di esercitare le sue prerogative conformemente alla legislazione nazionale. Le autorità indipendenti degli Stati membri preposte alle protezione dei dati svolgono le ispezioni necessarie per la cooperazione reciproca, soprattutto tramite lo scambio di informazioni pertinenti.

Art. 31 Diritto delle persone interessate a essere informate e risarcite

1. Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve, conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull’origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e, se lo prescrive la legislazione nazionale, la base giuridica che lo disciplina. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della convenzione europea dei diritti dell’uomo o a un’autorità indipendente di controllo ai sensi dell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati4 e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l’esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.

2. Se un’autorità di uno Stato membro ha trasmesso dati personali a norma della presente decisione, l’autorità ricevente dell’altro Stato membro non può invocare l’inesattezza dei dati trasmessi per sottrarsi alla responsabilità che, ai sensi della legislazione nazionale, le incombe nei confronti della parte lesa. Se l’autorità ricevente è tenuta a corrispondere un risarcimento danni in ragione dell’utilizzo dei dati trasmessi in maniera inesatta, l’autorità che li ha trasmessi rimborsa integralmente all’autorità ricevente le somme da questa versate per il risarcimento.

Art. 32 Informazioni su richiesta degli Stati membri

Lo Stato membro ricevente informa lo Stato membro che ha trasmesso i dati su richiesta del trattamento effettuato sui dati trasmessi e del risultato ottenuto.

Capo 7. Disposizioni di applicazione e disposizioni finali

Art. 33 Misure di attuazione

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione a livello dell’Unione.

Art. 34 Spese

Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall’applicazione della presente decisione. In casi particolari, gli Stati membri interessati possono concordare modalità differenti.

Art. 35 Rapporto con altri strumenti

1. Per gli Stati membri interessati, le pertinenti disposizioni della presente decisione prevalgono sulle corrispondenti disposizioni del trattato di Prüm. Ogni altra disposizione del trattato di Prüm resta applicabile fra le parti contraenti del trattato di Prüm.

2. Fatti salvi i loro impegni adottati ai sensi di altri atti conformemente al titolo VI del trattato:

  1. a) gli Stati membri possono continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera in vigore alla data di adozione della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese non siano incompatibili con gli obiettivi della presente decisione.

  2. b) Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali in materia di cooperazione transfrontaliera dopo l’entrata in vigore della presente decisione, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l’estensione o l’ampliamento degli obiettivi della presente decisione.

3. Gli accordi e le intese di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono incidere sui rapporti con Stati membri che non ne siano parti.

4. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro quattro settimane dall’entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 2, lettera a), che desiderano continuare ad applicare.

5. Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, lettera b), entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell’adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

6. La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali fra Stati membri e Stati terzi.

7. La presente decisione lascia impregiudicati gli accordi esistenti in materia di assistenza giudiziaria o di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.

Art. 36 Attuazione e dichiarazioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro un anno dalla decorrenza degli effetti della presente decisione, fatta eccezione per le disposizioni del capo 2, per le quali le relative misure necessarie sono adottate entro tre anni dalla decorrenza degli effetti della presente decisione e della decisione del Consiglio relativa all’attuazione della presente decisione.

2. Gli Stati membri informano il segretariato generale del Consiglio e la Commissione in merito all’assolvimento degli obblighi imposti dalla presente decisione e presentano le dichiarazioni previste dalla stessa. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.

3. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 2 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al segretariato generale del Consiglio. Il segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione.

4. Sulla base di queste e di altre informazioni messe a disposizione dagli Stati membri, su richiesta, la Commissione presenta al Consiglio entro il 28 luglio 2012 una relazione sull’attuazione della presente decisione corredata di proposte che ritiene adeguate per eventuali ulteriori sviluppi.

Art. 37 Applicazione

La presente decisione ha effetto venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente I. Jarc