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Decisione 2008/615/GAI del Consiglio del 23 giugno 2008 sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera

Testo vigente

Capo 2. Accesso in linea e seguito delle richieste

Sezione 1. Profili DNA

Art. 7 Prelievo di materiale cellulare e trasmissione dei profili DNA

Se, nell’ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest’ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

  1. a) lo Stato membro richiedente comunica lo scopo della richiesta;

  2. b) lo Stato membro richiedente presenta un mandato o una dichiarazione di inchiesta dell’autorità competente, come richiesto dalla sua legislazione nazionale, da cui risulta che le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare verrebbero soddisfatte se la persona in questione si trovasse nel territorio dello Stato membro richiedente; e

  3. c) le condizioni per il prelievo e l’analisi del materiale cellulare nonché per la trasmissione del profilo DNA ottenuto sono soddisfatte ai sensi della legislazione dello Stato membro richiesto.

Sezione 2. Dati dattiloscopici

Sezione 3. Dati di immatricolazione dei veicoli

Capo 3. Eventi di rilievo

Art. 13 Trasmissione di dati non personali

Per la prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono i dati non personali richiesti a tal fine, su richiesta o di propria iniziativa e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

Art. 14 Trasmissione di dati a carattere personale

1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici, in quanto la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

2. I dati personali possono essere elaborati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e per l’evento dettagliatamente descritto per il quale sono stati trasmessi. I dati trasmessi devono essere immediatamente cancellati non appena gli scopi di cui al paragrafo 1 siano stati raggiunti o non possano più essere raggiunti. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati al massimo entro un anno.

Art. 15 Punto di contatto nazionale

Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

Capo 4. Misure volte a prevenire i reati terroristici

Art. 16 Trasmissione di informazioni per prevenire reati terroristici

1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui al paragrafo 3, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo3.

2. I dati da trasmettere comprendono cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

3. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

4. Lo Stato membro che trasmette i dati può, nel rispetto della legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all’utilizzo di tali dati e informazioni da parte dello Stato membro ricevente. Quest’ultimo è soggetto a tali condizioni.

Capo 5. Altre forme di cooperazione

Art. 17 Operazioni congiunte

1. Per potenziare la cooperazione di polizia, le autorità competenti designate dagli Stati membri possono, al fine di mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici e prevenire i reati, condurre pattugliamenti congiunti ed altre operazioni congiunte in cui funzionari o altri agenti designati di altri Stati membri («funzionari») partecipano ad operazioni nel territorio di uno Stato membro.

2. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l’assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità della legislazione dello Stato membro di origine. Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato.

3. I funzionari degli Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte sono soggetti alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato membro di destinazione.

4. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’articolo 36 in cui stabiliscono gli aspetti pratici della cooperazione.

Art. 18 Assistenza in occasione di assembramenti, catastrofi e incidenti gravi

Le autorità competenti degli Stati membri si prestano reciproca assistenza, nel rispetto della legislazione nazionale, durante assembramenti, catastrofi ed analoghi eventi di rilievo, nonché incidenti gravi, cercando di prevenire i reati e mantenere l’ordine e la sicurezza pubblici:

  1. a) informandosi, quanto prima, di tali situazioni aventi implicazioni transfrontaliere e scambiando le informazioni pertinenti;

  2. b) adottando e coordinando le misure di polizia necessarie nel proprio territorio in situazioni aventi implicazioni transfrontaliere;

  3. c) nella misura del possibile, su richiesta dello Stato membro nel cui territorio si verifica l’evento, inviando funzionari, specialisti e consulenti e mettendo a disposizione attrezzature.

Art. 19 Uso di armi, munizioni e attrezzature

1. I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un’operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono ai sensi dell’articolo 17 o 18 indossare l’uniforme nazionale. Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare talune armi, munizioni o attrezzature.

2. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’articolo 36 in cui elencano le armi, le munizioni e le attrezzature che possono essere utilizzate solo per i casi autorizzati di difesa propria o altrui. Il funzionario dello Stato membro di destinazione, che ha l’effettivo controllo dell’operazione, può autorizzare, caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale, l’uso di armi, munizioni e attrezzature per fini che vanno oltre quelli menzionati nella prima frase. L’uso di armi, munizioni e attrezzature è disciplinato dalla legislazione dello Stato membro di destinazione. Le autorità competenti si informano sulle armi, munizioni e attrezzature autorizzate e sulle relative condizioni d’uso.

3. I funzionari di uno Stato membro che in azione utilizzano veicoli nel territorio di un altro Stato membro, ai sensi della presente decisione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano ai funzionari dello Stato membro di destinazione, anche per quanto riguarda il diritto di precedenza ed eventuali prerogative.

4. Gli Stati membri presentano dichiarazioni di cui all’articolo 36 in cui stabiliscono gli aspetti pratici dell’uso di armi, munizioni e attrezzature.

Art. 20 Protezione e assistenza

Ogni Stato membro è tenuto a prestare ai funzionari degli altri Stati membri che attraversano la frontiera, nell’esercizio della loro funzione, la stessa protezione e assistenza riservata ai propri funzionari.

Art. 21 Norme generali in materia di responsabilità civile

1. Quando funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell’articolo 17, lo Stato membro di appartenenza è responsabile dei danni da essi causati nel corso delle operazioni, conformemente alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio essi stanno operando.

2. Lo Stato membro nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 risarcisce tali danni secondo le condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari.

3. Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lo Stato membro i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio di un altro Stato membro rimborsa integralmente a quest’ultimo le somme corrisposte alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Quando i funzionari di uno Stato membro operano in un altro Stato membro a norma dell’articolo 18, questo altro Stato membro è responsabile dei danni eventuali da loro causati durante le operazioni conformemente alla sua legislazione nazionale.

5. Quando i danni di cui al paragrafo 4 sono dovuti a colpa grave o a dolo, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di origine per ottenere il rimborso delle somme versate alle vittime o agli aventi diritto.

6. Fermo restando l’esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuno Stato membro rinuncia, nel caso previsto dal paragrafo 1, a chiedere ad un altro Stato membro il risarcimento dei danni da esso subiti.

Art. 22 Responsabilità penale

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro sono assimilati ai funzionari dello Stato membro di destinazione per quanto attiene ai reati da loro perpetrati o subiti, salvo se altrimenti disposto in un altro accordo vincolante per gli Stati membri interessati.

Art. 23 Rapporto di lavoro

I funzionari che, ai sensi della presente decisione, operano nel territorio di un altro Stato membro restano soggetti alle norme del diritto del lavoro vigenti nel loro Stato membro, soprattutto in materia disciplinare.

Capo 6. Disposizioni generali relative alla protezione dei dati

Art. 24 Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini della presente decisione, si intende per:

  1. a) «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, allineamento, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione di dati. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l’informazione relativa all’esistenza o meno di una risposta positiva (hit);

  2. b) «procedura di consultazione automatizzata»: l’accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;

  3. c) «indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;

  4. d) «blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.

2. Le seguenti disposizioni si applicano ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.

Art. 25 Livello di protezione dei dati

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da trasmettere o già trasmessi ai sensi della presente decisione, ogni Stato membro garantisce nella propria legislazione nazionale un livello di protezione dei dati personali corrispondente almeno a quello che risulta dalla convenzione del Consiglio d’Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, nonché dal protocollo addizionale dell’8 novembre 2001 e tiene conto, al riguardo, della raccomandazione agli Stati membri n. R (87) 15 del comitato dei ministri, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia e ciò anche quando i dati non sono trattati in maniera automatizzata.

2. La trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione può avvenire solo dopo l’attuazione delle disposizioni del presente capo nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. Il Consiglio decide all’unanimità se questa condizione è soddisfatta.

3. Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria riguardante il potenziamento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»).

Art. 26 Finalità

1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L’autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per tali altri fini.

2. Il trattamento dei dati trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9, da parte dello Stato membro che effettua la consultazione o il raffronto è autorizzato esclusivamente allo scopo di:

  1. a) accertare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;

  2. b) predisporre e introdurre una domanda di assistenza giudiziaria da parte delle autorità di polizia o giudiziarie conformemente alla legislazione nazionale in caso di concordanza dei dati;

  3. c) effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30.

Lo Stato membro che gestisce lo schedario può trattare i dati che gli vengono trasmessi a norma degli articoli 3, 4 e 9 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata alle consultazioni o effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al primo comma, lettere b) e c).

3. I dati trasmessi a norma dell’articolo 12 possono essere utilizzati dallo Stato membro che gestisce lo schedario solo se ciò è necessario al fine di rispondere per via automatizzata alle consultazioni o di effettuare la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Al termine delle risposte automatizzate alle consultazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per la registrazione ai sensi dell’articolo 30. Lo Stato membro che effettua la consultazione può utilizzare i dati ricevuti in una risposta solo ai fini della procedura in base alla quale è stata fatta la consultazione.

Art. 27 Autorità competenti

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all’articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.