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Decisione della Commissione del 15 dicembre 2009 riguardante le misure di sostegno al settore agricolo cui la Spagna ha dato esecuzione in seguito all’aumento del costo del carburante [notificata con il numero C(2009) 9971] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2010/473/UE)

Testo vigente

Art. 2

Le misure di cui all’articolo 1 non sono considerate aiuti di Stato qualora soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).

Art. 3

1. La Spagna adotta le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, fatto salvo l’articolo 2.

2. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.

3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione64.

4. Il recupero viene eseguito senza indugio conformemente alle procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

Art. 4

1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. La Spagna garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica.