Decisione della Commissione del 15 dicembre 2009 riguardante le misure di sostegno al settore agricolo cui la Spagna ha dato esecuzione in seguito all’aumento del costo del carburante [notificata con il numero C(2009) 9971] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (2010/473/UE)
Testo vigente
Art. 2
Le misure di cui all’articolo 1 non sono considerate aiuti di Stato qualora soddisfino le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, riguardante l’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis).
Art. 3
1. La Spagna adotta le misure necessarie per recuperare dai beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all’articolo 1, fatto salvo l’articolo 2.
2. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi, che decorrono dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero.
3. Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione64.
4. Il recupero viene eseguito senza indugio conformemente alle procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.
Art. 4
1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Spagna garantisce l’attuazione della presente decisione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica.
Art. 5
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Spagna comunicherà alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell’ambito del regime di cui all’articolo 1 e l’importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi;
b) l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare dai beneficiari;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate o previste per conformarsi alla presente decisione;
d) i documenti attestanti l’ingiunzione trasmessa ai beneficiari per ottenere il rimborso degli aiuti.
2.
La Spagna informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure nazionali adottate per l’attuazione della seguente decisione, fino al completo recupero degli aiuti di cui all’articolo 1.
Al termine del periodo di due mesi indicato al paragrafo 1, la Spagna presenta, dietro semplice richiesta della Commissione, una relazione sulle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Tale relazione fornisce inoltre informazioni dettagliate sull’importo degli aiuti e sugli interessi già recuperati dai beneficiari.
Art. 6
La Spagna è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione