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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2011 sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla cooperazione di polizia (2011/349/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, l’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l’articolo 82, paragrafo 1, lettere b) e d), l’articolo 87, paragrafi 2 e 3 e gli articoli 89 e 114 in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

A seguito dell’autorizzazione alla presidenza, assistita dalla Commissione, del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Ai sensi delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE1 e 2008/262/GAI2, e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 28 febbraio 2008.

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

È opportuno approvare il protocollo.

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito della parte Terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein la decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen3, in quanto applicabile.

Il Regno Unito partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 8, paragrafo 2 della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen4.

L’Irlanda partecipa alla presente decisione a norma dell’articolo 5, paragrafo 1 del protocollo sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 6, paragrafo 2 della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen5.

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi sono approvati a nome dell’Unione europea. Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui tali disposizioni sono menzionate nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.

Art. 3

Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9 del protocollo, allo scopo di impegnare l’Unione europea, e a effettuare la notificazione seguente: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo del protocollo e dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.»

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente CZOMBA S.