DECISIONE DEL CONSIGLIO del 7 marzo 2011 sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (2011/350/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 16 e 74, l'articolo 77, paragrafo 2 e l'articolo 79, paragrafo 2, lettere a) e c) in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
A seguito dell'autorizzazione alla Commissione del 27 febbraio 2006, si sono conclusi i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera per un protocollo sull'adesione del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Ai sensi delle decisioni del Consiglio 2008/261/CE1 e 2008/262/GAI2 e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, il protocollo è stato firmato a nome dell’Unione europea il 28 febbraio 2008.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno approvare il protocollo.
Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito della parte terza, titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein la decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen3, in quanto applicabile.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, al quale il Regno Unito non partecipa ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen4; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolato da essa, né è soggetto alla sua applicazione.
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen, a cui l’Irlanda non partecipa ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen5; l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione.
La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca a norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e i documenti connessi sono approvati a nome dell'Unione europea. Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 2 del protocollo e al loro sviluppo, nella misura in cui tali disposizioni sono menzionate nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE.
Art. 3
Le disposizioni degli articoli da 1 a 4 della decisione 1999/437/CE si applicano, allo stesso modo, all’associazione del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare, a nome dell’Unione europea, lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9 del protocollo, allo scopo di impegnare l’Unione europea, e a effettuare la notificazione seguente: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo del protocollo e dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.»
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Art. 6
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 2011. Per il Consiglio Il presidente CZOMBA S.