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Decisione di esecuzione del Consiglio del 30 maggio 2011 che autorizza la Repubblica di Lituania ad applicare una misura di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (2011/335/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1 («la direttiva IVA»), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettera protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 19 novembre 2010, la Lituania ha chiesto l’autorizzazione ad applicare una misura di deroga all’articolo 287, punto 11, della direttiva IVA al fine di esonerare i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 45000 EUR («la misura»). La misura esentererebbe detti soggetti passivi da alcuni o dalla totalità degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto («IVA») di cui al titolo XI, capi da 2 a 6, della direttiva IVA.

Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva IVA, con lettera del 21 gennaio 2011 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lituania. Con lettera del 25 gennaio 2011 la Commissione ha comunicato alla Lituania di disporre di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Gli Stati membri possono già optare per l’applicazione di un regime speciale per le piccole imprese a norma del titolo XII della direttiva IVA. La misura in esame costituisce una deroga al titolo XII della direttiva IVA soltanto in quanto la soglia del volume d’affari annuo dei soggetti passivi per il regime speciale supera quella attualmente consentita alla Lituania ai sensi dell’articolo 287, punto 11, della direttiva IVA, che ammonta a 29000 EUR.

La fissazione di una soglia più elevata per il regime speciale costituisce una misura di semplificazione che può ridurre considerevolmente gli obblighi in materia di IVA a cui sono soggette le imprese più piccole; in ogni caso, il regime speciale rimane facoltativo per i soggetti passivi e lascia libere le imprese di optare per il regime IVA normale.

Nella sua proposta di direttiva del 29 ottobre 2004 intesa a semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto2 la Commissione ha incluso disposizioni in virtù delle quali gli Stati membri possono fissare il massimale di volume d’affari annuo per l’esenzione dall’IVA a un importo di 100000 EUR o al suo controvalore in moneta nazionale, prevedendo inoltre la possibilità di aggiornare annualmente l’importo. La domanda presentata dalla Lituania è conforme alla predetta proposta.

La deroga non inciderà sulle risorse proprie dell’Unione derivanti dall’IVA e avrà un effetto solo trascurabile sull’importo complessivo del gettito IVA della Lituania riscosso nella fase del consumo finale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga all’articolo 287, punto 11, della direttiva 2006/112/CE, la Repubblica di Lituania è autorizzata ad applicare un’esenzione dall’IVA a favore dei soggetti passivi il cui volume d’affari annuo è al massimo uguale al controvalore in moneta nazionale di 45000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione europea.

Art. 3

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2011. Per il Consiglio Il presidente Cséfalvay Z.