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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 giugno 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (2011/432/UE)

Testo vigente

ALLEGATO I

ALLEGATO I

Dichiarazioni dell’Unione europea all’atto dell’approvazione della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»), ai sensi dell’articolo 63 della convenzione

A. DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 59, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA COMPETENZA DELL'UNIONE EUROPEA PER LE MATERIE DISCIPLINATE DALLA CONVENZIONE

  1. 1. L'Unione europea dichiara che essa esercita la competenza per tutte le materie disciplinate dalla convenzione. I suoi Stati membri saranno vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell'Unione europea.

  2. 2. Gli Stati membri dell'Unione europea sono il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

  3. 3. Tuttavia, la presente dichiarazione non si applica al Regno di Danimarca, conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  4. 4. La presente dichiarazione non si applica ai territori degli Stati membri cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (cfr. l'articolo 355 di detto trattato), né pregiudica le misure o le posizioni che gli Stati membri potrebbero adottare in virtù della convenzione a nome e nell'interesse di quei territori.

  5. 5. L'applicazione della convenzione nella cooperazione tra le autorità centrali sarà responsabilità delle autorità centrali di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Di conseguenza, un'autorità centrale di uno Stato contraente che necessita di contattare un'autorità centrale di uno Stato membro dell'Unione europea deve rivolgersi direttamente all'autorità centrale in questione. Inoltre gli Stati membri dell'Unione europea assisteranno, se lo riterranno opportuno, a tutte le commissioni speciali che possono essere incaricate del seguito dell'applicazione della convenzione.

B. DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE

L'Unione europea dichiara che estenderà l'applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.