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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 giugno 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (2011/432/UE)

Testo vigente

ALLEGATO II

ALLEGATO II

Riserva dell'Unione europea all'atto dell'approvazione della convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione»), ai sensi dell'articolo 62 della convenzione

L'Unione europea formula la riserva che segue di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della convenzione: la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si oppongono all'uso del francese nelle comunicazioni tra le autorità centrali. La Repubblica francese e il Granducato di Lussemburgo si oppongono all'uso dell'inglese nelle comunicazioni tra le autorità centrali.