Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi [notificata con il numero C(2011) 8719] (2011/807/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario1, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,
La decisione 2009/470/CE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria dell'Unione a programmi di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali e delle zoonosi.
Inoltre, l'articolo 27, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE dispone l'introduzione di un'azione finanziaria dell'Unione al fine di rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per finanziare i programmi nazionali di eradicazione, lotta e sorveglianza relativi alle malattie animali e alle zoonosi figuranti nell'allegato 1 di tale decisione.
La decisione 2008/341/CE della Commissione, del 25 aprile 2008, che fissa i criteri comunitari applicabili ai programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi a talune malattie degli animali e zoonosi2 dispone che, per essere approvati a titolo dell'azione finanziaria dell'Unione, i programmi presentati dagli Stati membri devono rispettare almeno i criteri fissati nell'allegato di tale decisione.
Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, la lotta e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili3, dispone l'esecuzione, da parte degli Stati membri, di programmi annuali per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini.
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria4, prevede altresì che gli Stati membri attuino programmi di sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici per contribuire, tra l'altro, in base a una valutazione del rischio regolarmente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili. Occorre di conseguenza approvare anche tali programmi annuali di sorveglianza e il loro finanziamento.
Alcuni Stati membri hanno presentato alla Commissione programmi annuali di eradicazione, lotta e sorveglianza delle malattie animali, programmi di controllo miranti alla prevenzione delle zoonosi e programmi annuali di eradicazione e sorveglianza di talune TSE, per i quali desiderano ricevere un contributo finanziario dell'Unione.
Per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011 alcuni programmi pluriennali presentati dagli Stati membri per l'eradicazione, la lotta e la sorveglianza delle malattie animali sono stati approvati a titolo delle decisioni 2007/782/CE5, 2008/897/CE6, 2009/883/CE7 e 2010/712/UE8 della Commissione.
L'impegno di spesa per tali programmi pluriennali è stato adottato conformemente all'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee9. Il primo impegno di bilancio per tali programmi è stato adottato dopo la loro approvazione. Ciascun impegno annuale successivo va effettuato dalla Commissione a seguito dell'esecuzione del programma relativo all'anno precedente, in base alla decisione di concedere un contributo di cui all'articolo 27, paragrafo 5, della decisione 2009/470/CE.
Alcuni Stati membri che hanno attuato efficacemente programmi di eradicazione della rabbia cofinanziati per diversi anni confinano con paesi terzi in cui è presente tale malattia. Per un'eradicazione definitiva della rabbia occorre attuare programmi di vaccinazione nei territori di tali paesi terzi confinanti con l'Unione.
Al fine di sostenere l'attuazione delle attività di vaccinazione antirabbica nel territorio dei paesi terzi confinanti con l'Unione, dovrebbe essere reso possibile il pagamento di un anticipo pari al 60 % dell'importo massimo fissato per queste attività a titolo dei programmi degli Stati membri.
La Commissione ha esaminato sotto il profilo veterinario e finanziario ciascun programma annuale presentato dagli Stati membri, nonché rispettivamente il quinto, il quarto, il terzo e il secondo anno dei programmi pluriennali approvati per il 2008, 2009, 2010 e 2011. I programmi sono conformi alla legislazione veterinaria dell'Unione applicabile, in particolare ai criteri di cui alla decisione 2008/341/CE.
Data l'importanza dei programmi annuali e pluriennali per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione in materia di sanità pubblica e di salute degli animali e visto il carattere obbligatorio dell'applicazione in tutti gli Stati membri dei programmi sulle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e sull'influenza aviaria, è opportuno fissare il livello del contributo finanziario dell'Unione per il rimborso delle spese che gli Stati membri interessati dovranno sostenere per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.
A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che determina gli elementi essenziali dell'azione comportante la spesa e che è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
La verifica delle singole motivazioni delle spese ammissibili rappresenta un pesante onere amministrativo pur non migliorando in maniera significativa l'efficiente uso dei fondi dell'Unione o la trasparenza. È quindi più opportuno fissare il contributo finanziario dell'Unione per ciascun programma, se del caso, ad un livello tale da garantire che i costi derivanti dal tipo di misura, se attuata, siano adeguatamente coperti. Il contributo finanziario dell'Unione a sostegno in particolare di determinate attività, come il campionamento, l'effettuazione di test e la vaccinazione, va di conseguenza indicato come importo forfettario destinato a indennizzare tutte le spese normalmente sostenute per espletare l'attività o per produrre il relativo risultato del test.
A norma del regolamento (CE) n. 1290/200510 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune, i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali devono essere finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 9, 36 e 37 di tale regolamento.
La concessione del contributo finanziario dell'Unione deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla presente decisione.
Per ragioni di efficienza amministrativa tutte le spese dichiarate ai fini del contributo finanziario dell'Unione vanno espresse in euro. Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005, per la conversione delle spese in valute diverse dall'euro va applicato l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la domanda è presentata dallo Stato membro interessato.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Capo I. Programmi annuali
Art. 1 Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii) 0,2 EUR per test del rosa bengala;
iii) 0,2 EUR per test SAT;
iv) 0,4 EUR per test di fissazione del complemento;
v) 0,5 EUR per test ELISA;
vi) 10 EUR per esame batteriologico;
vii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato;
c) non supera i seguenti importi:
i) 3600000 EUR per la Spagna;
ii) 2300000 EUR per l'Italia;
iii) 1050000 EUR per il Portogallo;
iv) 1050000 EUR per il Regno Unito.
Art. 2 Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) consiste di un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello;
ii) 1,5 EUR per tubercolinoreazione;
iii) 5 EUR per test del gamma interferone;
iv) 20 EUR per esame batteriologico.
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 375 EUR per animale macellato;
c) non supera i seguenti importi:
i) 19000000 EUR per l’Irlanda;
ii) 14000000 EUR per la Spagna;
iii) 4000000 EUR per l’Italia;
iv) 2650000 EUR per il Portogallo;
v) 31000000 EUR per il Regno Unito.
Art. icle3 Brucellosi ovi-caprina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovina e caprina presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii) 0,2 EUR per test del rosa bengala;
iii) 0,4 EUR per test di fissazione del complemento;
iv) 10 EUR per esame batteriologico;
v) 1 EUR per animale domestico vaccinato;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per l'indennizzo da versare ai proprietari degli animali macellati nell'ambito di tali programmi e non supera in media 50 EUR per animale macellato;
c) non supera i seguenti importi:
i) 800000 EUR per la Grecia;
ii) 8900000 EUR per la Spagna;
iii) 3700000 EUR per l'Italia;
iv) 180000 EUR per Cipro;
v) 1800000 EUR per il Portogallo.
Art. 4 Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato
1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;
iii) 2 EUR per test ELISA;
iv) 10 EUR per test PCR;
v) 10 EUR per esame virologico;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i) l'effettuazione dei test di laboratorio per la sorveglianza entomologica;
ii) l'acquisto di trappole; e
c) non supera i seguenti importi:
i) 150000 EUR per il Belgio;
ii) 15000 EUR per la Bulgaria;
iii) 40000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 80000 EUR per la Germania;
v) 10000 EUR per l'Estonia;
vi) 25000 EUR per l’Irlanda;
vii) 60000 EUR per la Grecia;
viii) 700000 EUR per la Spagna;
ix) 1200000 EUR per la Francia;
x) 650000 EUR per l’Italia;
xi) 20000 EUR per la Lettonia;
xii) 10000 EUR per la Lituania;
xiii) 10000 EUR per il Lussemburgo;
xiv) 30000 EUR per l'Ungheria;
xv) 10000 EUR per Malta;
xvi) 20000 EUR per i Paesi Bassi;
xvii) 10000 EUR per l'Austria;
xviii) 50000 EUR per la Polonia;
xix) 300000 EUR per il Portogallo;
xx) 150000 EUR per la Romania;
xxi) 40000 EUR per la Slovenia;
xxii) 50000 EUR per la Slovacchia;
xxiii) 10000 EUR per la Finlandia;
xxiv) 10000 EUR per la Svezia.
Art. 5 Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)
1. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di polli da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
3. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:
i) l'effettuazione degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale;
ii) l'effettuazione degli esami batteriologici atti a verificare l'efficacia della disinfezione;
iii) l'effettuazione dei test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella;
iv) l'acquisto di vaccini;
v) l'indennizzo versato ai proprietari per:
i volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,
i tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,
le uova distrutte come specificato al paragrafo 4; nonché
c) non supera i seguenti importi:
i) 1200000 EUR per il Belgio;
ii) 20000 EUR per la Bulgaria;
iii) 1200000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 250000 EUR per la Danimarca;
v) 900000 EUR per la Germania;
vi) 30000 EUR per l'Estonia;
vii) 200000 EUR per l’Irlanda;
viii) 1000000 EUR per la Grecia;
ix) 1100000 EUR per la Spagna;
x) 1550000 EUR per la Francia;
xi) 1200000 EUR per l’Italia;
xii) 100000 EUR per Cipro;
xiii) 350000 EUR per il Lettonia;
xiv) 10000 EUR per il Lussemburgo;
xv) 2000000 EUR per l'Ungheria;
xvi) 150000 EUR per Malta;
xvii) 2700000 EUR per i Paesi Bassi;
xviii) 1100000 EUR per l’Austria;
xix) 500000 EUR per la Polonia;
xx) 50000 EUR per il Portogallo;
xxi) 350000 EUR per la Romania;
xxii) 70000 EUR per la Slovenia;
xxiii) 600000 EUR per la Slovacchia;
xxiv) 75000 EUR per il Regno Unito.
4. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera in media gli importi sottoindicati:
| a) | esame batteriologico (coltura/isolamento): | 7 EUR per esame; | |
| b) | acquisto di vaccini monovalenti: | 0,05 EUR per dose; | |
| c) | sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.: | 20 EUR per test; | |
| d) | esame batteriologico mirante a verificare l'efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella: | 5 EUR per esame; | |
| e) | test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella: | 5 EUR per test; | |
| f) | indennizzo versato ai proprietari per: | ||
| i) | esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto: | 4 EUR per animale, | |
| ii) | esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto: | 2,20 EUR per animale, | |
| iii) | esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto: | 12 EUR per animale, | |
| iv) | uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus: | 0,20 EUR per uovo da cova distrutto, | |
| v) | uova da tavola di Gallus gallus: | 0,04 EUR per uovo da tavola distrutto, | |
| vi) | uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo: | 0,40 EUR per uovo da cova distrutto. |
Art. 6 Peste suina classica e peste suina africana
1. I programmi di lotta e sorveglianza:
a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
b) della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a):
a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
iii) 1 EUR per esca/vaccino;
iv) 2 EUR per test ELISA;
v) 10 EUR per test PCR;
vi) 10 EUR per esame virologico;
b) non supera i seguenti importi:
i) 210000 EUR per la Bulgaria;
ii) 1200000 EUR per la Germania;
iii) 200000 EUR per la Francia;
iv) 10000 EUR per il Lussemburgo;
v) 340000 EUR per l’Ungheria;
vi) 900000 EUR per la Romania;
vii) 30000 EUR per la Slovenia;
viii) 500000 EUR per la Slovacchia.
3. Il contributo finanziario dell’Unione per il programma presentato dall’Italia di cui al paragrafo 1, lettera b):
a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:
i) l’effettuazione di test di laboratorio e non supera i seguenti importi:
2 EUR per test ELISA;
10 EUR per test PCR
10 EUR per test virologico;
ii) gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano test di laboratorio;
b) non supera 850000 EUR.
Art. 7 Malattia vescicolare dei suini
1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;
ii) 2 EUR per test ELISA;
iii) EUR 4 per test di sieroneutralizzazione;
iv) 10 EUR per test PCR;
v) 10 EUR per esame virologico;
b) non supera 900000 EUR.
Art. 8 Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici
1. I programmi di indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i) 0,5 EUR per campione da gruppi di pollame;
ii) 5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;
iii) 1 EUR per test ELISA;
iv) 1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'effettuazione di test di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); nonché
c) non supera i seguenti importi:
i) 40000 EUR per il Belgio;
ii) 40000 EUR per la Bulgaria;
iii) 30000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 40000 EUR per la Danimarca;
v) 80000 EUR per la Germania;
vi) 10000 EUR per l'Estonia;
vii) 60000 EUR per l'Irlanda;
viii) 10000 EUR per la Grecia;
ix) 140000 EUR per la Spagna;
x) 130000 EUR per la Francia;
xi) 1000000 EUR per l’Italia;
xii) 10000 EUR per Cipro;
xiii) 20000 EUR per la Lettonia;
xiv) 10000 EUR per la Lituania;
xv) 10000 EUR per il Lussemburgo;
xvi) 130000 EUR per l'Ungheria;
xvii) 10000 EUR per Malta;
xviii) 190000 EUR per i Paesi Bassi;
xix) 50000 EUR per l'Austria;
xx) 100000 EUR per la Polonia;
xxi) 20000 EUR per il Portogallo;
xxii) 350000 EUR per la Romania;
xxiii) 30000 EUR per la Slovenia;
xxiv) 20000 EUR per la Slovacchia;
xxv) 10000 EUR per la Finlandia;
xxvi) 40000 EUR per la Svezia;
xxvii) 110000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai test effettuati nel quadro dei programmi non supera in media gli importi seguenti:
| a) | test HI per H5/H7: | 12 EUR per test; |
| b) | test di isolamento dei virus: | 40 EUR per test; |
| c) | test PCR: | EUR 20 per test. |
Art. 9 Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie
1. I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) consiste in un importo forfettario:
i) di 8,5 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test diagnostici rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e all'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzati come esami di verifica a norma dell'allegato X, capitolo C dello stesso regolamento;
ii) di 15 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5 e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001;
iii) di 4 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare test di genotipizzazione;
iv) di 120 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test molecolari iniziali di cui all'allegato X, capitolo C, paragrafo 3.2, lettera c, punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001; e
v) di 25 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare gli esami di verifica, diversi dai test rapidi, di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001;
b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali:
i) abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie;
ii) obbligatoriamente macellati a norma dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;
c) non supera i seguenti importi:
i) 1220000 EUR per il Belgio;
ii) 340000 EUR per la Bulgaria;
iii) 590000 EUR per la Repubblica ceca;
iv) 750000 EUR per la Danimarca;
v) 6300000 EUR per la Germania;
vi) 120000 EUR per l'Estonia;
vii) 2890000 EUR per l'Irlanda;
viii) 1800000 EUR per la Grecia;
ix) 4320000 EUR per la Spagna;
x) 12310000 EUR per la Francia;
xi) 4800000 EUR per l’Italia;
xii) 1910000 EUR per Cipro;
xiii) 220000 EUR per la Lettonia;
xiv) 420000 EUR per la Lituania;
xv) 80000 EUR per il Lussemburgo;
xvi) 1300000 EUR per l’Ungheria;
xvii) 20000 EUR per Malta;
xviii) 2200000 EUR per i Paesi Bassi;
xix) 1410000 EUR per l'Austria;
xx) 2690000 EUR per la Polonia;
xxi) 1100000 EUR per il Portogallo;
xxii) 930000 EUR per la Romania;
xxiii) 210000 EUR per la Slovenia;
xxiv) 380000 EUR per la Slovacchia;
xxv) 350000 EUR per la Finlandia;
xxvi) 500000 EUR per la Svezia;
xxvii) 5100000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
| a) | per animali di specie bovina abbattuti e distrutti: | 500 EUR per animale; |
| b) | per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti: | 70 EUR per animale; |
| c) | per animali delle specie ovina e caprina macellati: | 50 EUR per animale. |
Art. 10 Rabbia
1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.
2. Il contributo finanziario dell'Unione:
a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;
b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i) l'effettuazione di test di laboratorio per l'individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;
ii) l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;
iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;
iv) l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;
v) l'acquisto e la somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; nonché
c) non supera i seguenti importi:
i) 1650000 EUR per la Bulgaria;
ii) 620000 EUR per l'Estonia;
iii) 1400000 EUR per l’Ungheria;
iv) 9850000 EUR per la Polonia;
v) 2200000 EUR per la Romania;
vi) 400000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
| a) | test sierologico: | 12 EUR per test; |
| b) | test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa: | 12 EUR per test; |
| c) | test di immunofluorescenza (FAT): | 18 EUR per test; |
| d) | acquisto di vaccini orali ed esche: | 0,60 EUR per dose; |
| e) | distribuzione di vaccini orali ed esche: | 0,35 EUR per dose, |
| f) | acquisto di vaccini parenterali: | 1 EUR per dose; |
| g) | vaccinazione contro la rabbia degli animali da pascolo: | 1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate. |
4. Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b) e il paragrafo 3, per la parte del programma polacco che sarà attuato al di fuori del suo territorio, il contributo finanziario dell'Unione:
a) è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;
b) è fissato al 100 %; nonché
c) non supera 1260000 EUR.
5. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media, per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.