Decisione 2012/389/PESC del Consiglio del 16 luglio 2012 relativa alla missione dell’Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d’Africa (EUCAP NESTOR)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 14 novembre 2011 il Consiglio ha adottato un quadro strategico per il Corno d’Africa inteso a guidare l’impegno dell’UE nella regione.
L’8 dicembre 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/819/PESC1 che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa.
Il 16 dicembre 2011 il Consiglio ha raggiunto l’accordo sul concetto di gestione della crisi della missione per lo sviluppo delle capacità marittime regionali.
Il 23 marzo 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/173/PESC2 sull’attivazione del centro operativo dell’UE per le missioni e l’operazione di politica di sicurezza e di difesa comune nel Corno d’Africa.
I governi di Gibuti, Kenya e Seychelles e il governo federale di transizione della Somalia hanno accolto con favore lo spiegamento della missione nei loro paesi.
Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato gli orientamenti per la struttura di comando e controllo delle operazioni civili dell’UE di gestione delle crisi.
La capacità di vigilanza dovrebbe essere attivata per la missione istituita dalla presente decisione.
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 del trattato sull’Unione europea (TUE),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
L'Unione istituisce una missione per lo sviluppo delle capacità in Somalia («EUCAP Somalia»).
Art. 2 Mandato della missione
1. L'EUCAP Somalia contribuisce alla fornitura di consulenza, formazione ed attrezzature alla forza di polizia federale somala per concorrere all'instaurazione graduale dello Stato di diritto in Somalia.
2. Inoltre, l'EUCAP Somalia assiste la Somalia nel rafforzare la propria capacità di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia.
Art. 3 Compiti
1. Per assolvere il mandato della missione di cui all'articolo 2, l'EUCAP Somalia:
a) fornisce consulenza, formazione e attrezzature alla forza di polizia federale somala, in particolare al Darwish federale;
b) fornisce consulenza al ministero della sicurezza interna in merito allo sviluppo e all'attuazione del quadro giuridico necessario per l'architettura di sicurezza interna e per la polizia federale della Somalia;
c) fornisce consulenza alle autorità somale in merito alle funzioni di polizia e alle sinergie tra le forze terrestre e marittima della polizia e altri soggetti del settore della sicurezza;
d) fornisce tutoraggio alla forza di polizia marittima del Somaliland e alla forza di polizia marittima del Puntland;
e) trasferisce progressivamente all'EUTM Somalia, e passa entro il 31 dicembre 2025, la responsabilità di fornire consulenza alla marina somala sulle funzioni di guardia costiera, continuando nel contempo a mettere a disposizione consulenti marittimi sulle funzioni di guardia costiera civili e di polizia.
g)
h)
i)
j)
2. Inoltre, su invito della Repubblica di Gibuti, l'EUCAP Somalia fornisce, nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, formazione presso il centro regionale di formazione di Gibuti, in particolare per sostenere gli sforzi di sviluppo delle capacità della guardia costiera di Gibuti.
3.
4.
Art. 4 Catena di comando e struttura
1. L’EUCAP Somalia dispone di una catena di comando unificata in quanto un’operazione di gestione della crisi.
2. L'EUCAP Somalia è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
3.
Art. 5 Comandante civile dell’operazione
1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell’operazione per l’EUCAP Somalia.
2. Il comandante civile dell’operazione esercita, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e la piena autorità dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il comando e il controllo dell’EUCAP Somalia a livello strategico.
3. Il comandante civile dell’operazione garantisce, con riguardo allo svolgimento delle operazioni, la corretta ed efficace attuazione delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione, fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il centro operativo dell’UE, attivato dalla decisione 2012/173/PESC, fornisce sostegno diretto al comandante civile dell’operazione per la pianificazione operativa e lo svolgimento dell’EUCAP Somalia.
5. Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’AR.
6. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d’origine conformemente alle norme nazionali, dell’istituzione dell’Unione interessata o del servizio europeo per l’azione esterna (SEAS). Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell’operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità.
7. Il comandante civile dell’operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto.
8. Se necessario, il comandante dell’operazione civile, il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Corno d’Africa (RSUE) e i capi delegazione dell’Unione nella regione si consultano reciprocamente.
Art. 6 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell’EUCAP Somalia a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell’operazione.
1a. Il capomissione rappresenta l'EUCAP Somalia nella sua zona di azione. Può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUCAP Somalia, per cui il capomissione ha la responsabilità generale.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell’operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell’EUCAP Somalia.
3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell’ EUCAP Somalia per la condotta efficace dell’EUCAP Somalia sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell’operazione.
4.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale conformemente alle norme nazionali, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAS.
6. Il capomissione rappresenta l’EUCAP Somalia nell’area delle operazioni e assicura un’adeguata visibilità dell’EUCAP Somalia.
7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, unitamente ad altri attori dell’Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall’RSUE, in stretto coordinamento con i pertinenti capi delegazione dell’Unione nella regione.
8.
Art. 7 Personale
1. L’EUCAP Somalia è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro o l’istituzione dell’Unione o il SEAE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria e le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato o l’istituzione dell’Unione o il SEAE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti dell’agente distaccato.
3. L’EUCAP Somalia può assumere anche personale internazionale e personale locale, ove necessario, su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti da concludere tra l'EUCAP Somalia e il membro del personale interessato.
Art. 8 Status dell’EUCAP Somalia e del relativo personale
Lo status dell’EUCAP Somalia e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell’EUCAP Somalia, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Art. 9 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’EUCAP Somalia. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include le competenze necessarie per nominare un capomissione, su proposta dell’AR, e modificare il concetto di operazioni (CONOPS) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’EUCAP Somalia restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell’operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.
Art. 10 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all’EUCAP Somalia, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l’assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell’EUCAP Somalia.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all’EUCAP Somalia hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell’ EUCAP Somalia, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l’Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’EUCAP Somalia.
Art. 11 Sicurezza
1. Il comandante civile dell’operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’EUCAP Somalia a norma dell’articolo 5.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell’EUCAP Somalia e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’EUCAP Somalia, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale dell’EUCAP Somalia è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all’OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall’alto responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell'UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio3.
Art. 12 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l’EUCAP Somalia.