Decisione di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2012) 6543] (2012/535/UE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I
Misure di eradicazione di cui all’articolo 6
1) Gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 6, attuano nelle zone delimitate le misure di eradicazione del nematode del pino indicate ai punti da 2 a 10. Gli Stati membri includono una descrizione dettagliata di tali misure nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
2) Quando istituisce una zona delimitata, lo Stato membro interessato crea immediatamente al suo interno una zona con raggio minimo di 500 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino (di seguito «zona di taglio raso»). Il raggio effettivo di tale zona è stabilito a più di 500 metri di distanza dalla pianta sensibile per ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino, in funzione del rischio di trasmissione del nematode del pino da parte del vettore. Nella zona di taglio raso tutte le piante sensibili sono abbattute, rimosse ed eliminate. L’abbattimento e la distruzione di tali piante sono effettuati procedendo dall’esterno della zona verso il suo centro. Sono prese tutte le precauzioni necessarie ad evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante l’abbattimento. Da tutte le piante morte o in cattive condizioni di salute e da alcune piante di aspetto sano, selezionate in funzione del rischio di propagazione del nematode del pino, sono prelevati campioni in modo mirato dopo l'abbattimento. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna pianta, compresa la corona, e in particolare in quelle parti dove sono visibili i segni dell'attività degli insetti vettori. I campioni sono prelevati anche da fusti tagliati, dai residui delle operazioni di taglio e dai detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti delle zone delimitate dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili oppure dove la loro manifestazione è prevista in una fase successiva. Tali campioni sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino.
3) Se uno Stato membro ritiene che la creazione di una zona di taglio raso con raggio di 500 m di cui al punto 2 abbia conseguenze sociali o ambientali inaccettabili, il raggio minimo della zona di taglio raso può essere ridotto a 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino. In casi eccezionali, se lo Stato membro considera inopportuno l’abbattimento di determinate piante situate nella zona di taglio raso, può essere applicata a tali piante una misura di eradicazione alternativa, che offra lo stesso livello di protezione contro la propagazione del nematode del pino. Le ragioni che hanno condotto a tale conclusione e la descrizione della misura alternativa sono notificate alla Commissione nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
4) Nei casi in cui si applica il punto 3, ciascuna pianta sensibile non abbattuta e situata a una distanza compresa tra 100 e 500 m dalle piante sensibili in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è ispezionata prima, durante e dopo la stagione di volo dei vettori, per accertare la presenza di segni o sintomi dovuti al nematode del pino. Se sono presenti tali segni o sintomi, dalla pianta sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo, effettua indagini intensive sul vettore prelevando campioni e analizzando tali vettori per accertare la presenza del nematode del pino. Tali misure si applicano fino alla completa eradicazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o fino a che non siano approvate le misure di contenimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1.
5) Se uno Stato membro dispone di prove che dimostrano che negli ultimi tre anni il vettore non è stato presente nell'area interessata, in base a indagini effettuate conformemente allo standard internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 43 e tenendo conto della capacità di dispersione dei vettori, il raggio minimo della zona di taglio raso è di 100 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza dal nematode del pino. Tali prove sono indicate nella comunicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1.
6) Gli Stati membri effettuano, durante e al di fuori della stagione di volo del vettore, indagini sulle piante sensibili nelle zone delimitate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. Essi effettuano inoltre indagini sul vettore del nematode del pino durante la stagione di volo. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Le indagini sono effettuate anche sui fusti tagliati, sui residui delle operazioni di taglio e sui detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti delle zone delimitate dove è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili oppure dove è prevista una manifestazione ritardata di tali sintomi. L'intensità delle indagini effettuate nel raggio di 3000 m attorno a ciascuna pianta sensibile in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino è almeno quattro volte superiore a quella delle indagini effettuate nella zona compresa tra i 3000 m di distanza dalla pianta sensibile e il limite esterno della zona cuscinetto.
7) Gli Stati membri individuano e abbattono, in tutta la zona delimitata, tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e quelle morte, in cattive condizioni di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore fino al termine dell'abbattimento. Essi rispettano le seguenti condizioni:
a) le piante sensibili identificate al di fuori della stagione di volo del vettore, prima della successiva stagione di volo sono abbattute e distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato nell’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato nell’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);
b) le piante sensibili identificate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e o distrutte sul posto o rimosse, e il loro legname e le loro cortecce sono trattati come indicato all’allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati come indicato all’allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b).
Dalle piante sensibili abbattute nelle quali non è già stata rilevata la presenza del nematode del pino sono prelevati campioni che sono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino; il prelievo è eseguito secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %. Nei casi in cui si applica il punto 5, tuttavia, gli Stati membri possono decidere di prelevare campioni e analizzarli per accertare la presenza del nematode del pino dalle piante sensibili di cui al primo comma senza abbatterle, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un’attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in quelle piante sensibili è inferiore allo 0,1 %. La prima frase non si applica alle piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino.
8) Per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona delimitata durante la stagione di volo del vettore di cui al punto 7, lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l’abbattimento. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell’impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l’efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida. Se lo Stato membro ritiene inopportuno lo scortecciamento, il trattamento con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore e la copertura con una rete impregnata di tale insetticida, il legname non scortecciato è immediatamente distrutto sul posto. I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto e il legname non scortecciato che è stato distrutto sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.
8 bis) In deroga al punto 7, lettera b), se uno Stato membro ritiene inopportuno l'abbattimento e la rimozione delle piante sensibili colpite da incendio o da tempesta durante la stagione di volo del vettore, lo Stato membro interessato può decidere di procedere all'abbattimento e alla rimozione di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo. Fatto salvo il punto 6, lo Stato membro interessato, durante la stagione di volo del vettore, effettua indagini intensive nell'area colpita da incendio o da tempesta prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e in caso di conferma effettua indagini sulle piante sensibili situate nell'area circostante, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino o dei suoi vettori.
9) Gli Stati membri rimuovono ed eliminano tutte le piante sensibili cresciute in luoghi di produzione di piante destinate alla piantagione in cui è stata rilevata la presenza del nematode del pino dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore durante tali attività.
9 bis) Gli Stati membri identificano, nell'intera zona cuscinetto, le piante sensibili abbattute diverse da quelle di cui ai punti 7, 8 e 9. Essi rimuovono tali piante e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare che questi agiscano come attrattivi del nematode del pino e del suo vettore.
10) Gli Stati membri predispongono un protocollo d’igiene per tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e per tutti i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, onde garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.