Decisione di esecuzione della Commissione del 26 settembre 2012 relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell’Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) [notificata con il numero C(2012) 6543] (2012/535/UE)
Testo vigente
ALLEGATO II
ALLEGATO II
Misure di contenimento di cui all’articolo 7
1) Gli Stati membri, in applicazione dell’articolo 7, attuano nelle zone delimitate, che hanno una zona cuscinetto con una larghezza di almeno 20 km, le misure di contenimento del nematode del pino indicate ai punti 2 e 3. Gli Stati membri includono una descrizione dettagliata di tali misure nella comunicazione di cui all’articolo 9, paragrafo 1.
2) Gli Stati membri effettuano indagini annuali sulle piante sensibili e sul vettore nelle zone infestate, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore, per accertare la presenza del nematode del pino. In tali indagini è prestata particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Tali indagini si concentrano sulle parti delle zone infestate adiacenti alle zone cuscinetto, al fine di proteggere tali zone. Gli Stati membri abbattono tutte le piante sensibili nelle quali è stata rilevata la presenza del nematode del pino e asportano ed eliminano le piante abbattute e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e dei sui vettori.
3) Gli Stati membri adottano le seguenti misure nelle zone cuscinetto:
a) gli Stati membri effettuano, durante e al di fuori della stagione di volo del vettore, indagini sulle piante sensibili nelle zone cuscinetto, consistenti in ispezioni, prelievi di campioni e analisi delle piante sensibili e del vettore per accertare la presenza del nematode del pino. Essi effettuano inoltre indagini sul vettore del nematode del pino durante la stagione di volo. Tali indagini prestano particolare attenzione alle piante sensibili morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta, e ai vettori situati in aree in cui è probabile la presenza del nematode del pino o dove si può prevedere una manifestazione ritardata dei sintomi. I campioni sono prelevati in più parti di ciascuna di tali piante sensibili, compresa la corona. Le indagini sono effettuate anche sui fusti tagliati, sui residui delle operazioni di taglio e sui detriti normalmente presenti in natura che mostrano segni dell'attività di insetti vettori e che si trovano in parti di zone delimitate dove non è previsto che si verifichino sintomi di avvizzimento delle piante sensibili;
b) gli Stati membri individuano e abbattono, nelle zone cuscinetto interessate, tutte le piante sensibili che sono morte, in cattive condizione di salute o colpite da incendio o da tempesta. Essi effettuano la rimozione e lo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la propagazione del nematode del pino e del suo vettore prima e nel corso dell'abbattimento e fino allo smaltimento delle piante abbattute e dei residui dell'abbattimento, alle seguenti condizioni:
i) le piante sensibili individuate al di fuori della stagione di volo del vettore sono, prima della successiva stagione di volo, abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b);
ii) le piante sensibili individuate durante la stagione di volo del vettore sono immediatamente abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In quest'ultimo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Se uno Stato membro non ritiene opportuno effettuare l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento delle piante sensibili individuate durante la stagione di volo e colpite da incendio o da tempesta, può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento di tali piante prima dell'inizio della successiva stagione di volo. Durante l'abbattimento e la rimozione le piante sensibili in questione sono distrutte sul posto o rimosse e il legname e le cortecce sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Se si applica tale deroga, e fatta salva la lettera a), lo Stato membro interessato effettua, durante la stagione di volo, indagini intensive nell'area colpita da incendi o tempeste, prelevando campioni dei vettori e analizzandoli per accertare la presenza del nematode del pino e, in caso di conferma, svolge indagini più intensive sulle piante sensibili situate nell'area circostante ispezionando, prelevando campioni e analizzando le piante che mostrano segni o sintomi della presenza del nematode del pino.
In deroga ai punti i) e ii), il Portogallo può decidere di procedere all'abbattimento, alla rimozione e allo smaltimento delle piante sensibili, ufficialmente riconosciute dall'organismo ufficiale responsabile come colpite dall'incendio del 2017, entro un periodo più lungo e non oltre il 31 marzo 2020. Affinché l'abbattimento, la rimozione e lo smaltimento possano essere effettuati entro tale periodo, si accorda la priorità alle piante sensibili situate nelle seguenti aree:
le zone adiacenti alla zona infestata;
le zone che presentano segni di attività di insetti vettori;
le zone con un maggior tasso di alberi morenti che indica la possibile presenza del nematode del pino;
qualsiasi altra area che comporti un rischio maggiore di infestazione da nematode del pino.
Le piante sensibili sono abbattute e distrutte sul posto, trasportate sotto controllo ufficiale nella zona infestata o rimosse. In questo caso il legname e le cortecce di tali piante sono trattati conformemente all'allegato III, sezione 1, punto 2, lettera a), o trasformati conformemente all'allegato III, sezione 2, punto 2, lettera b). Le piante sensibili che non possono essere usate dall'insetto vettore per il completamento del suo ciclo di vita possono rimanere sul posto senza essere distrutte. Entro il 31 maggio 2018 il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri un piano d'azione annuale contenente le mappe che indicano l'ubicazione delle piante colpite dagli incendi nella zona cuscinetto, l'ubicazione delle aree indicate al secondo comma e i motivi di tale selezione, le misure da adottare per attenuare il rischio di infestazione da nematode del pino in attesa dell'abbattimento, della rimozione e dello smaltimento delle piante, comprese le attività di indagine più intensive sulle piante sensibili e sui vettori per la rilevazione precoce della presenza del nematode del pino, le risorse necessarie e i termini di attuazione delle misure. Entro il 31 maggio 2019 il Portogallo presenta un altro piano d'azione annuale con lo stesso contenuto. Il livello di rischio presentato dalle piante è valutato su base annuale e il piano d'azione è opportunamente aggiornato. Le attività previste nell'ambito di tale piano d'azione sono prese in considerazione nell'elaborazione del piano d'azione generale di cui all'articolo 9. Il Portogallo presenta alla Commissione e agli Stati membri una relazione sui risultati annuali, comprendente le conclusioni delle indagini più intensive sui vettori e qualunque aggiornamento di tale piano d'azione, entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno in questione. Dalle piante sensibili abbattute, ad eccezione delle piante completamente distrutte da incendi boschivi, si prelevano campioni che vengono analizzati per accertare la presenza del nematode del pino, secondo uno schema di campionamento in grado di confermare con un'attendibilità del 99 % che il livello di presenza del nematode del pino in tali piante sensibili è inferiore allo 0,02 %;
c) per quanto riguarda il legname sensibile identificato nella zona cuscinetto durante la stagione di volo del vettore, di cui alla lettera b), gli Stati membri rimuovono la corteccia dai tronchi delle piante sensibili abbattute o trattano tali tronchi con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o li coprono con una rete impregnata di tale insetticida immediatamente dopo l'abbattimento. Dopo lo scortecciamento, il trattamento o la copertura, il legname sensibile è immediatamente trasportato, sotto controllo ufficiale, in un luogo di deposito o in un impianto di trattamento autorizzato. Il legname non scortecciato è immediatamente trattato nuovamente, nel luogo di deposito o nell'impianto di trattamento autorizzato, con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore o coperto con una rete impregnata di tale insetticida. I residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto sono ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm. In deroga al primo capoverso, se lo Stato membro ritiene inopportuno lo scortecciamento, il trattamento con un insetticida di cui sia nota l'efficacia contro il vettore e la copertura con una rete impregnata di tale insetticida, il legname non scortecciato è immediatamente distrutto sul posto. Se si applica tale deroga, i residui di legname prodotti al momento dell'abbattimento di piante sensibili che sono lasciati sul posto e il legname non scortecciato che è stato distrutto sul posto devono essere ridotti in trucioli di spessore e larghezza inferiori a 3 cm.
3 bis) Gli Stati membri identificano, nell'intera zona cuscinetto, anche le piante sensibili abbattute diverse da quelle di cui di cui al punto 3, lettera b). Essi rimuovono tali piante e i residui dell'abbattimento prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare che questi agiscano come attrattivi del nematode del pino e del suo vettore.
4) Gli Stati membri predispongono un protocollo d’igiene per tutti i veicoli che trasportano prodotti forestali e per tutti i macchinari impiegati per la trasformazione dei prodotti forestali, onde garantire che il nematode del pino non si propaghi tramite tali veicoli e macchinari.