Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2012 a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adeguata protezione dei dati personali da parte della Nuova Zelanda [notificata con il numero C(2012) 9557] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2013/65/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1, in particolare l’articolo 25, paragrafo 6,
sentito il Garante europeo della protezione dei dati,
Ai sensi della direttiva 95/46/CE gli Stati membri devono far sì che il trasferimento di dati personali a un paese terzo abbia luogo solo se il paese in questione garantisce adeguati livelli di tutela e dopo aver accertato, prima del trasferimento, che siano soddisfatte le norme degli Stati membri che attuano altre disposizioni della direttiva.
La Commissione può constatare che un paese terzo garantisca adeguati livelli di tutela. In tal caso, gli Stati membri possono trasferirvi dati personali senza la necessità di ulteriori garanzie.
A norma della direttiva 95/46/CE è necessario valutare il livello di protezione dei dati riguardo a tutte le circostanze relative a un trasferimento o a una categoria di trasferimenti di dati, prendendo in considerazione in particolare alcuni determinati elementi rilevanti ai fini del trasferimento.
Data la diversità degli approcci alla protezione dei dati nei paesi terzi, è opportuno effettuare la valutazione dell’adeguatezza, nonché adottare e applicare ogni decisione ai sensi della direttiva 95/46/CE, senza discriminazioni ingiustificate o arbitrarie contro o tra paesi terzi in cui esistono condizioni simili e senza creare barriere occulte al libero scambio, nel rispetto degli attuali impegni internazionali assunti dall’Unione europea.
La Nuova Zelanda è una ex colonia britannica che ha acquisito lo status di dominion indipendente nel 1907, ma ha reciso formalmente il legame costituzionale con il Regno Unito solo nel 1947. La Nuova Zelanda è uno Stato unitario e non dispone di una costituzione scritta nel senso convenzionale di documento costitutivo consolidato. Il paese è una monarchia costituzionale e una democrazia parlamentare basato sullo Statuto di Westminster, con la regina della Nuova Zelanda a capo dello Stato.
Lo Stato neozelandese poggia sul principio della sovranità parlamentare. Tuttavia, per convenzione, ad alcune leggi aventi particolare rilevanza costituzionale è attribuito il rango di «leggi di livello superiore». Ciò significa che sono parte del contesto o del paesaggio costituzionale e informano la prassi governativa e l’applicazione delle altre normative. Inoltre, la modifica o l’abrogazione di queste leggi richiederebbe verosimilmente un consenso trasversale a livello politico. Diverse di queste leggi — Bill of Rights Act del 28 agosto 1990 (Public Act n. 109 del 1990), Human Rights Act del 10 agosto 1993 (Public Act n. 82 del 1993), e Privacy Act del 17 maggio 1993 (Public Act n. 28 del 1993) — riguardano la protezione dei dati. L’importanza costituzionale di tali disposizioni legislative trova eco nella convenzione secondo la quale esse devono essere prese in considerazione quando vengono elaborate o proposte nuove leggi.
Le norme giuridiche a protezione dei dati personali della Nuova Zelanda sono principalmente enunciate nel Privacy Act, modificato dal Privacy (Cross-border Information) Ammendement Act del 7 settembre 2010 (Public Act n. 113 del 2010). L’atto, anteriore alla direttiva 95/46/CE, non si limita a dati elaborati automaticamente o a dati strutturati contenuti in un archivio, ma si applica a tutte le informazioni personali, qualunque sia la loro forma. Il suo campo di applicazione ricomprende integralmente i settori pubblico e privato, fatte salve alcune particolari deroghe di interesse pubblico, come è consueto nelle società democratiche.
In Nuova Zelanda esistono diversi quadri regolamentari che permettono di trattare le questioni inerenti la sfera privata in termini di politiche, norme, o giurisdizioni di ricorso; alcuni sono di matrice normativa, mentre altri sono corpora di autoregolamentazione settoriale, compresi i settori dei mezzi di comunicazione, del marketing diretto, dei messaggi di posta elettronica indesiderati, delle ricerche di mercato, della salute e delle disabilità, dei servizi bancari e assicurativi e del risparmio.
Oltre alla legislazione adottata dal Parlamento neozelandese, esiste un considerevole corpus di common law modellato sul common law inglese, contenente principi e norme di diritto consuetudinario concernenti la protezione dei dati. Uno dei principi portanti di common law è quello che pone la dignità della persona tra gli obiettivi primari del diritto. Tale principio di common law è un elemento fondamentale del contesto generale in cui si svolge il processo decisionale giudiziario in Nuova Zelanda. La giurisprudenza della Nuova Zelanda modellata sul common law concerne anche una serie di altri aspetti inerenti alla riservatezza della vita privata, compresi la violazione della privacy, la violazione dell’obbligo di riservatezza e i dispositivi di protezione accessoria nel contesto, tra l’altro, di diffamazione, turbative, molestie, falsità dolosa e colpa.
Le norme giuridiche neozelandesi applicabili in materia di protezione dei dati contemplano tutti i principi relativi a un adeguato livello di tutela delle persone fisiche, prevedendo eccezioni e restrizioni a salvaguardia di rilevanti interessi pubblici. Tali norme in materia di protezione dei dati e le relative eccezioni riflettono i principi contenuti nella direttiva 95/46/CE.
L’applicazione di dette norme è garantita da mezzi di ricorso amministrativi e giurisdizionali e dal controllo indipendente esercitato dall’autorità di controllo — il Privacy Commissioner — che è dotato del tipo di poteri enunciati nell’articolo 28 della direttiva 95/46/CE, e che agisce in piena indipendenza. Inoltre, chiunque vi abbia interesse può adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza del trattamento illecito dei propri dati personali.
È pertanto opportuno considerare che la Nuova Zelanda fornisce adeguati livelli di tutela dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE.
La presente decisione dovrebbe riguardare l’adeguatezza della protezione assicurata in Nuova Zelanda ai fini della sua conformità ai requisiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE, ferme restando altre condizioni o restrizioni che attuano altre disposizioni della direttiva attinenti al trattamento di dati personali negli Stati membri.
Nell’interesse della trasparenza e per salvaguardare la capacità delle competenti autorità degli Stati membri di garantire la tutela delle persone riguardo al trattamento dei dati personali, è necessario precisare le circostanze eccezionali che giustificano la sospensione di particolari flussi di dati, nonostante l’esistenza di un’adeguata protezione.
Il gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali, istituito dall’articolo 29 della direttiva 95/46/CE, ha espresso parere favorevole circa il livello di adeguatezza della protezione dei dati personali in Nuova Zelanda2, di cui si è tenuto conto nella stesura della presente decisione di esecuzione.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Per le finalità di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, si ritiene che la Nuova Zelanda fornisca un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti dall’Unione europea.
2. L’autorità di controllo competente per l’applicazione delle norme sulla protezione dei dati in Nuova Zelanda figura nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Quando le autorità competenti di uno Stato membro esercitano i poteri ad esse conferiti dall'articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 95/46/CE per sospendere o vietare a titolo definitivo i flussi di dati verso la Nuova Zelanda al fine della tutela delle persone per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, lo Stato membro interessato informa immediatamente la Commissione, che a sua volta inoltra l'informazione agli altri Stati membri.
Art. 3
1. La Commissione sorveglia costantemente gli sviluppi dell'ordinamento giuridico della Nuova Zelanda che potrebbero incidere sul funzionamento della presente decisione, compresi gli sviluppi riguardanti l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche, onde valutare se la Nuova Zelanda continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali.
2. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui le misure adottate dagli organismi incaricati di vigilare sul rispetto delle norme di protezione in Nuova Zelanda risultano inidonee a tal fine.
3. Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei dati personali che le riguardano, compiute dalle autorità pubbliche neozelandesi competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto strettamente necessario, o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace.
4. Qualora sia dimostrato che non è più garantito un livello di protezione adeguato, anche nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione informa l'autorità competente neozelandese e, se necessario, propone un progetto delle misure da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE al fine di abrogare o sospendere la presente decisione o limitarne il campo d'applicazione.
Art. 4
La Commissione controlla l’attuazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato di cui all’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all’articolo 1 della presente decisione circa l’adeguatezza della protezione in Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.
Art. 5
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 20 marzo 2013.
Art. 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012 Per la Commissione Viviane Reding Vicepresidente