Decisione (UE) 2018/261 della Commissione del 22 gennaio 2014 sulle misure di aiuto SA.32014 (2011/C), SA.32015 (2011/C), SA.32016 (2011/C) cui la Regione Sardegna ha dato esecuzione a favore di Saremar [notificata con il numero C(2013) 9101] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. L'Italia procede al recupero presso il beneficiario dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. L'importo da recuperare comprende gli interessi maturati dalla data in cui gli aiuti sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione61 e del regolamento n. 271/2008 della Commissione62 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
Art. 3
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. L'Italia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti da cui risulti che al beneficiario è stato ingiunto di provvedere al rimborso degli aiuti.
2. L'Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Art. 5
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2014 Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente