Decisione delegata della Commissione del 10 marzo 2014 relativa ai criteri e alle condizioni che devono soddisfare le reti di riferimento europee e i prestatori di assistenza sanitaria che desiderano aderire a una rete di riferimento europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (2014/286/UE)
Testo vigente
ALLEGATO I
ALLEGATO I CRITERI E CONDIZIONI CHE LE RETI DEVONO SODDISFARE
(1) Per consentire alle reti di perseguire gli obiettivi applicabili di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/24/UE, ciascuna rete:
a) eroga assistenza sanitaria altamente specializzata per malattie o condizioni di salute complesse rare o a bassa prevalenza;
b) dispone di una chiara struttura di gestione e di coordinamento che contempli almeno i seguenti elementi:
i) i rappresentanti dei membri, che rappresenteranno questi ultimi in seno alla rete. Ciascun membro designa il proprio rappresentante tra gli operatori sanitari del proprio organico;
ii) il consiglio della rete, che sarà responsabile della gestione della stessa. Nel consiglio devono essere rappresentati tutti i membri della rete;
iii) il coordinatore della rete, designato tra gli operatori sanitari dell'organico del membro coordinatore, che sarà incaricato di presiedere le riunioni del consiglio e di rappresentare la rete.
(2) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto i), della direttiva 2011/24/UE («dispongano di conoscenza e competenze in materia di diagnosi, controllo e gestione dei pazienti documentate dai risultati positivi raggiunti»), le reti devono:
a) promuovere cure di qualità e sicure per i pazienti affetti da determinate malattie e condizioni di salute, favorendo l'adeguatezza delle diagnosi, delle terapie, del controllo e della gestione dei pazienti nell'ambito dell'intera rete;
b) rafforzare il ruolo del paziente e coinvolgerlo per incrementare la sicurezza e la qualità delle cure ricevute.
(3) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto ii), della direttiva 2011/24/UE («seguano un'impostazione pluridisciplinare»), le reti devono:
a) individuare settori e prassi ottimali per attività pluridisciplinari;
b) essere costituite da equipe sanitarie pluridisciplinari;
c) offrire e promuovere una consulenza pluridisciplinare per i casi complessi.
(4) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto iii), della direttiva 2011/24/UE («offrano un elevato livello di competenza e abbiano la capacità di produrre orientamenti in materia di buone prassi e di realizzare misure di risultato e un controllo di qualità»), le reti devono:
a) scambiare, raccogliere e diffondere conoscenze, evidenza e competenze all'interno e all'esterno della rete, in particolare sulle diverse alternative, sulle opzioni terapeutiche e sulle prassi ottimali rispetto all'erogazione dei servizi e delle terapie disponibili per ogni particolare malattia o condizione di salute;
b) promuovere le competenze e sostenere i prestatori di assistenza sanitaria nell'erogare tale assistenza il più vicino possibile ai pazienti a livello locale, regionale e nazionale;
c) sviluppare e attuare orientamenti clinici e percorsi transfrontalieri dei pazienti;
d) elaborare e attuare indicatori di risultato e di performance;
e) sviluppare e mantenere un contesto di qualità, di sicurezza del paziente e di valutazione.
(5) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto iv), della direttiva 2011/24/UE («apportino un contributo alla ricerca»), le reti devono:
a) individuare e affrontare le lacune nel settore della ricerca;
b) promuovere la ricerca collaborativa in seno alla rete;
c) potenziare la ricerca e la sorveglianza epidemiologica attraverso l'istituzione di registri condivisi.
(6) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto v), della direttiva 2011/24/UE («organizzino attività didattiche e di formazione»), le reti devono:
a) individuare e affrontare le lacune nel settore della formazione;
b) incoraggiare e agevolare lo sviluppo di programmi di formazione e di educazione continua, nonché di strumenti per i prestatori di assistenza sanitaria che intervengono nella catena assistenziale (all'interno o all'esterno della rete).
(7) Al fine di soddisfare l'indicazione di cui all'articolo 12, paragrafo 4, lettera a), punto vi), della direttiva 2011/24/UE («collaborino strettamente con altri centri di eccellenza e reti a livello nazionale e internazionale»), le reti devono:
a) scambiare e diffondere conoscenze e prassi ottimali, in particolare attraverso il sostegno a centri e reti nazionali;
b) predisporre elementi di collegamento in rete quali strumenti di comunicazione e metodologie per sviluppare orientamenti e protocolli clinici; scambiare informazioni cliniche in conformità delle disposizioni dell'UE relative alla protezione dei dati e delle misure nazionali di esecuzione, in particolare la direttiva 95/46/CE nonché l'articolo 3 della presente decisione delegata; sviluppare alternative, modelli, prassi operative e di coordinamento in materia di formazione ecc.;
c) collaborare con centri nazionali associati e con centri nazionali di collaborazione designati dagli Stati membri che non hanno alcun membro in una determinata rete, in particolare se gli obiettivi della rete rientrano tra quelli elencati all'articolo 12, paragrafo 2, lettere f) e h), della direttiva 2011/24/UE.