Decisione 2014/219/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014 relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Mali (EUCAP Sahel Mali)
Testo vigente
Art. 4 Pianificazione e avvio dell'EUCAP Sahel Mali
1. La missione è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante civile dell'operazione EUCAP Sahel Mali non appena quest'ultima avrà raggiunto la sua capacità operativa iniziale.
2. Il nucleo avanzato dell'EUCAP Sahel Mali ha il compito di preparare l'installazione dell'EUCAP Sahel Mali dal punto di vista logistico e infrastrutturale, stabilire i contatti con gli interlocutori maliani, in particolare il governo e le autorità centrali, per effettuare con loro valutazioni prospettiche dell'attuazione degli obiettivi dell'EUCAP Sahel Mali, iniziare a definire il quadro della cooperazione e del coordinamento con i partner internazionali, in particolare la MINUSMA, e fornire gli elementi necessari alla preparazione del concetto operativo (CONOPS), del piano operativo (OPLAN) e della seconda scheda finanziaria.
Art. 5 Comandante civile dell'operazione
1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CCPC) dell'EUCAP Sahel Mali è il comandante civile dell'EUCAP Sahel Mali. La CCPC è messa a disposizione del comandante civile dell'operazione per la pianificazione e la condotta dell'EUCAP Sahel Mali.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'AR, esercita il comando e il controllo dell'EUCAP Sahel Mali.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, o all'istituzione dell'Unione interessata o al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo del loro personale.
6. Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
Art. 6 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità dell'EUCAP Sahel Mali ed esercita il comando e il controllo a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante civile dell'operazione e agisce conformemente alle istruzioni impartite da quest'ultimo.
2. Il capomissione rappresenta l'EUCAP Sahel Mali nella sua zona di azione. Può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale dell'EUCAP Sahel Mali, sotto la sua responsabilità generale.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica dell'EUCAP Sahel Mali, compreso per quanto riguarda i mezzi, le risorse e le informazioni messi a disposizione dell'EUCAP Sahel Mali.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
5. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità dell'EUCAP Sahel Mali.
Art. 7 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUCAP Sahel Mali. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e rivedere il CONOPS e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUCAP Sahel Mali restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.
Art. 8 Personale
1. Il personale dell'EUCAP Sahel Mali è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dal membro del personale distaccato o che lo riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tale persona.
3. L'EUCAP Sahel Mali può altresì assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra l'EUCAP Sahel Mali e i membri del personale interessati.
Art. 9 Status dell'EUCAP Sahel Mali e del relativo personale
Lo status dell'EUCAP Sahel Mali e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUCAP Sahel Mali, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 10 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUCAP Sahel Mali, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal Mali, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione EUCAP Sahel Mali.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUCAP Sahel Mali hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EUCAP Sahel Mali, a quelli degli Stati membri.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 del TUE. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUCAP Sahel Mali.
Art. 11 Sicurezza
1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUCAP Sahel Mali a norma dell'articolo 5.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUCAP Sahel Mali e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUCAP Sahel Mali, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale dell'EUCAP Sahel Mali riceve una formazione obbligatoria adeguata al livello di rischio valutato nella zona di dispiegamento. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio3.
Art. 12 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per l'EUCAP Sahel Mali.
Art. 13 Disposizioni giuridiche
L'EUCAP Sahel Mali ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.
Art. 14 Disposizioni finanziarie
1.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 aprile 2014 al 14 gennaio 2015 è pari a 5500000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2015 al 14 gennaio 2016 è pari a 11400000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2016 e il 14 gennaio 2017 è pari a 19775000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2017 e il 14 gennaio 2018 è pari a 29800000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUCAP Sahel Mali dal 15 gennaio 2018 al 28 febbraio 2019 è pari a 28450000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 1o marzo 2019 e il 14 gennaio 2021 è pari a 69650000 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all’EUCAP Sahel Mali tra il 15 gennaio 2021 e il 31 gennaio 2023 è pari a 89100000 EUR.
L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese relative all'EUCAP Sahel Mali tra il 1o febbraio 2023 e il 31 gennaio 2025 è pari a 73196375,74 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUCAP Sahel Mali dal 1o febbraio 2025 al 31 gennaio 2027 è pari a 60954154,59 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite secondo le procedure e conformemente alle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte dell'EUCAP Sahel Mali è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dall'EUCAP Sahel Mali. Con l'approvazione della Commissione l'EUCAP Sahel Mali può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUCAP Sahel Mali.
3. L'EUCAP Sahel Mali è responsabile dell'esecuzione del bilancio della missione. A tal fine l'EUCAP Sahel Mali firma un accordo con la Commissione.
4. Le disposizioni finanziarie prendono in considerazione la catena di comando di cui agli articoli 3, 5 e 6 e le esigenze operative dell'EUCAP Sahel Mali, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.
5. Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data della firma dell'accordo di cui al paragrafo 3.
Art. 14 bis
1. È istituita una cellula consultiva e di coordinamento regionale (RACC) all'interno dell'EUCAP Sahel Mali.
2. La RACC comprende il personale collocato con EUCAP Sahel Mali e gli esperti in materia di sicurezza interna e di difesa (ISDE) che si trovano presso le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger. La RACC procede a un trasferimento graduale del personale da Bamako a Nouakchott in conformità del paragrafo 7 e tenuto conto della situazione della sicurezza.
3. Gli obiettivi della RACC, in stretta cooperazione con le missioni PSDC esistenti nel Sahel, sono:
a) migliorare la cooperazione e il coordinamento tra le strutture del G5 Sahel e i paesi del G5 Sahel per rafforzare la cooperazione regionale e le capacità operative nel campo della difesa e della sicurezza, nel rispetto del diritto internazionale, dei diritti umani e dell’approccio strategico dell’UE in materia di donne, pace e sicurezza definito dal Consiglio nelle sue conclusioni del 10 dicembre 2018;
b) preparare e sostenere la regionalizzazione dell’azione PSDC al fine di rafforzare le capacità nazionali dei paesi del G5 Sahel;
c) agevolare e sostenere, a supporto delle delegazioni dell’Unione nei paesi del G5 Sahel e del segretariato del partenariato per la sicurezza e la stabilità nel Sahel (P3S), l’organizzazione della raccolta e della condivisione di informazioni con tutti i partner del G5 Sahel.
4. Gli ISDE raccolgono informazioni relative alle questioni di sicurezza e di difesa nei rispettivi paesi ospitanti. Forniscono tali informazioni e, se del caso, formulano raccomandazioni al capo della RACC. Tengono debitamente informati i capi delle delegazioni dell'Unione presso cui si trovano.
5. Il comandante civile dell'operazione esercita il comando e il controllo strategici della RACC sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, il capo della RACC risponde direttamente al comandante civile dell'operazione e agisce conformemente alle istruzioni impartite da quest'ultimo. Il capo della RACC impartisce istruzioni a tutto il personale della RACC.
6. Il capomissione esercita autorità sul personale della RACC in applicazione dell'articolo 6, paragrafi da 2 a 4, e dell'articolo 11, fatto salvo il paragrafo 7 del presente articolo.
7.
L'EUCAP Sahel Mali conclude i necessari accordi amministrativi con le delegazioni dell'Unione in Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania e Niger per quanto riguarda il sostegno da fornire al proprio personale.
In particolare tali accordi amministrativi:
a) provvedono affinché sia fornito al personale dell'EUCAP Sahel Mali, in particolare alla RACC, il supporto logistico e di sicurezza necessario all'adempimento dei loro compiti;
b) prevedono che i capidelegazione esercitino autorità sui membri del personale dell'EUCAP Sahel Mali, in particolare alla RACC, nelle loro rispettive delegazioni dell'Unione, in particolare al fine di adempiere al loro dovere di diligenza, garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili e contribuire all'esercizio del controllo disciplinare, e siano debitamente informati dai membri del personale in relazione alle loro attività;
c) prevedono che i capidelegazione debbano provvedere affinché i membri del personale dell'EUCAP Sahel Mali, in particolare della RACC, nella delegazione dell'Unione in cui si trovano, beneficino degli stessi privilegi e immunità concessi al personale della delegazione in questione.
Art. 15 Cellula di progetto
1. L'EUCAP Sahel Mali dispone di una cellula di progetto per individuare e attuare i progetti. Ove opportuno, l'EUCAP Sahel Mali coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi al mandato dell'EUCAP Sahel Mali e a sostegno dei suoi obiettivi.
2.
Fatto salvo il paragrafo 3, l'EUCAP Sahel Mali è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni dell'EUCAP Sahel Mali nei due seguenti casi:
il progetto è previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o
il progetto è integrato nel corso del mandato mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
L'EUCAP Sahel Mali conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati.
Né l'Unione né AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati membri contributori per atti od omissioni del capomissione nell'utilizzo dei fondi di tali Stati.
3. Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.
Art. 16 Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione
1. L'AR garantisce la coerenza dell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Mali al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Mali. Senza interferire nella catena di comando, il capo delegazione a Bamako, in stretto coordinamento con il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sahel (RSUE per il Sahel), impartisce al capomissione civile direttive politiche di livello locale. Se necessario, il capo della missione EUCAP Sahel Mali, il capo delegazione a Bamako e l'RSUE per il Sahel si consultano reciprocamente.
3. E' instaurata una cooperazione tra il capo della missione EUCAP Sahel Mali, il comandante della missione EUTM Mali, il capo della missione EUCAP (Sahel) Niger e il capo della missione EUBAM Libia.
4. Inoltre, l'EUCAP Sahel Mali coordina e armonizza le sue azioni nell'ambito della riforma della sicurezza con la MINUSMA e con gli altri partner internazionali.
Art. 17 Comunicazione di informazioni
1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUCAP Sahel Mali, informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTREINT» prodotte ai fini dell'EUCAP Sahel Mali, in conformità alla decisione 2013/488/UE.
1 bis. L'AR è autorizzato a comunicare alle agenzie dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolare a Frontex ed Europol, informazioni classificate UE, compresi i documenti, prodotte ai fini dell'EUCAP Sahel Mali fino al pertinente livello di classificazione rispettivamente per ciascuna di esse, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tal fine sono adottate disposizioni tecniche.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUCAP Sahel Mali, in conformità alla decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUCAP Sahel Mali, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio4.
4. L'AR può delegare tali autorizzazioni e la competenza a concludere le disposizioni di cui al presente articolo a funzionari del SEAE, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione conformemente all'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
Art. 18 Entrata in vigore e durata
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Essa si applica fino al 31 gennaio 2027, ad eccezione dell’articolo 14 bis, che si applica fino al 31 gennaio 2026.
Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2014 Per il Consiglio Il presidente C. Ashton