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Decisione 2014/450/PESC del Consiglio del 10 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC1, che ha integrato in un unico strumento giuridico le misure imposte dalla posizione comune 2004/31/PESC del Consiglio2 e le misure da attuare ai sensi della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR).

Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC3, con cui ha imposto misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sud Sudan.

A fini di chiarezza, le misure restrittive imposte dalla decisione 2011/423/PESC, nella misura in cui riguardano il Sudan, dovrebbero essere separate e integrate in un unico strumento giuridico.

È opportuno pertanto abrogare la decisione 2011/423/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Sudan di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no di tale territorio.

2. È inoltre vietato:

  1. a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali prodotti, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai prodotti di cui al paragrafo 1, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni o riassicurazioni, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo nel Sudan, o destinati ad essere ivi utilizzati;

  3. c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui alle lettere a) o b).

Art. 2

1. L'articolo 1 non si applica:

  1. a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamento militare non letale destinato unicamente ad un uso umanitario o protettivo o al controllo del rispetto dei diritti umani, o a programmi di costruzione istituzionale delle Nazioni Unite (ONU), dell'Unione africana (UA), dell'Unione europea, o di materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi da parte dell'Unione europea, dell'ONU e dell'UA;

  2. b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, destinati esclusivamente alla protezione, nel Sudan, del personale dell'Unione europea e degli Stati membri o del personale dell'ONU o dell'UA;

  3. c) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di intermediazione ed altri servizi connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

  4. d) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi al materiale o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a);

  5. e) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature per lo sminamento e di materiale destinato ad essere utilizzato in operazioni di sminamento;

purché le forniture in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente dello Stato membro interessato.

2. L'articolo 1 parimenti non si applica all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nel Sudan dal personale dell'ONU, dal personale dell'Unione europea o degli Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa, da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.

3. Gli Stati membri valutano le forniture di cui al presente articolo caso per caso, tenendo in piena considerazione i criteri stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio4. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio dell'equipaggiamento.

Art. 3

Conformemente all'UNSCR 1591 (2005), le misure restrittive di cui agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 1, della presente decisione sono imposte nei confronti delle persone che impediscono il processo di pace, costituiscono una minaccia per la stabilità nel Darfur e nella regione, commettono violazioni del diritto internazionale umanitario o il diritto internazionale dei diritti umani o altre atrocità, violano l'embargo sulle armi e/o sono responsabili di voli militari offensivi nella regione del Darfur e sullo spazio aereo sovrastante, persone indicate dal comitato istituito dal punto 3 dell'UNSCR 1591 (2005) («comitato delle sanzioni»).

L'elenco delle persone interessate figura nell'allegato della presente decisione.

Art. 4

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone di cui all'articolo 3.

2. Il paragrafo 1 non obbliga uno Stato membro a vietare ai suoi cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3. Il paragrafo 1 non si applica se il comitato delle sanzioni stabilisce che il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi, o se giunge alla conclusione che una deroga contribuisce agli obiettivi fissati dalle UNSCR pertinenti per la creazione della pace e della stabilità in Sudan e nella regione.

4. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone indicate dal comitato delle sanzioni, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Art. 5

1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo, posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui all'articolo 3 o detenuti da entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, da tali persone o da persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, quali indicate nell'allegato.

2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi, attività finanziarie o risorse economiche a disposizione o a beneficio di tali persone o entità.

3. Sono possibili deroghe per fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo che siano:

  1. a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

  2. b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

  3. c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese, in conformità delle leggi nazionali, connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi, delle attività finanziarie e delle risorse economiche di altro tipo congelati, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo e che il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi da tale notifica;

  4. d) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato lo abbia notificato al comitato delle sanzioni e questi abbia dato la sua approvazione;

  5. e) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché detti vincolo o decisione siano anteriori alla data dell'UNSCR 1591 (2005) e non vadano a vantaggio di una delle persone o delle entità di cui al presente articolo, previa notifica dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni.

4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento su conti congelati di:

  1. a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o

  2. b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi od obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

  1. a) dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

  2. b) da organizzazioni internazionali;

  3. c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

  4. d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);

  5. e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o

  6. f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.

Art. 6

Il Consiglio stabilisce l'elenco di cui all'allegato e ne attua le relative modifiche sulla scorta di quanto stabilito dal comitato delle sanzioni.

Art. 7

1. Qualora il Consiglio di sicurezza dell'ONU o il comitato delle sanzioni inserisca nell'elenco una persona o un'entità, il Consiglio inserisce nell'allegato tale persona o entità. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona o all'entità interessata direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona o all'entità la possibilità di presentare osservazioni.

2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa la persona o l'entità interessata.

Art. 8

1. L'allegato indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni.

2. L'allegato contiene altresì, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza dell'ONU o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Riguardo alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle entità, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. Nell'allegato è inoltre menzionata la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni.

Art. 9

Le misure di cui all'articolo 1 sono riesaminate periodicamente e almeno ogni dodici mesi. Sono abrogate qualora il Consiglio ne reputi raggiunti gli obiettivi.

Art. 11

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2014 Per il Consiglio Il presidente S. Gozi