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Decisione (UE) 2015/1226 della Commissione del 23 luglio 2014 relativa all’aiuto di Stato SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Angoulême, di Snc-Lavalin, di Ryanair e di Airport Marketing Services [notificata con il numero C(2014) 5080] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

1. I versamenti effettuati dal dipartimento della Charente, dalla Communauté d’agglomération du grand Angoulême e dalla Communauté des communes Braconne Charente, in applicazione della convenzione del 23 maggio 2002 relativa alle condizioni di finanziamento del funzionamento e dello sviluppo dell’aeroporto di Angoulême-Brie-Champniers, nonché i versamenti effettuati dal Syndicat Mixte des Aéroports de Charente, in applicazione dell’accordo per il subappalto della gestione del 22 gennaio 2009 a favore della Camera di commercio e industria di Angoulême, costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno in virtù dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

2. I versamenti effettuati dal Syndicat Mixte des Aéroports de Charente a favore della società Snc-Lavalin, in applicazione dell’atto d’impegno dell’8 agosto 2011, sono compatibili con il mercato interno a norma dell’articolo 106, paragrafo 2, del TFUE a condizione che le autorità francesi dimostrino alla Commissione che l’importo totale versato per l’intera durata del contratto non ecceda quanto necessario per coprire i costi netti originati dall’adempimento dei soli obblighi di servizio pubblico, esclusi i costi relativi allo sviluppo commerciale della piattaforma, compreso un tasso ragionevole di remunerazione del capitale investito.

3. Le autorità francesi dovranno trasmettere alla Commissione, entro quattro mesi dall’avvenuta scadenza del contratto stipulato nel 2011 tra il Syndicat Mixte des Aéroports de Charente e Snc-Lavalin una relazione che dimostri che l’importo della compensazione concessa a Snc-Lavalin, compreso un tasso ragionevole di remunerazione del capitale investito, è conforme all’articolo 5 della decisione 2012/21/UE per l’intera durata del contratto.

4. Gli aiuti concessi dal Syndicat mixte des aéroports de Charente a Ryanair e ad Airport Marketing Services, in applicazione del contratto di servizi aeroportuali e del contratto di servizi di marketing stipulati l’8 febbraio 2008 con Ryanair e Airport Marketing Services, sono incompatibili con il mercato interno.

Art. 3

1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 4. Ryanair e Airport Marketing Services sono tenute in solido al rimborso degli aiuti.

2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione206 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4. La Francia annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 4

1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 2, paragrafo 4, è immediato ed effettivo.

2. La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.