Decisione della Commissione (UE) 2015/1227 del 23 luglio 2014 relativa all’aiuto di stato SA.22614 (C 53/07) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della Camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, di Airport Marketing Services e di Transavia [notificata con il numero C(2014)5085] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. Le sovvenzioni all’investimento del 2004 e del 2009 cui la Francia ha dato esecuzione a favore della camera di commercio e industria di Pau-Béarn per 5,8 milioni di EUR sono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sono state concesse dalla Francia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1 del presente articolo costituiscono aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 3
1. La Francia è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui all’articolo 1.
2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione153 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
4. La Francia annulla tutti i pagamenti in sospeso dell’aiuto di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 4
1. Il recupero degli aiuti di cui all’articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Francia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.