Decisione (UE) 2016/1385 della Commissione del 1o ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA.27408 (C 24/10) (ex NN 37/10, ex CP 19/09) concesso dalle autorità di Castiglia-La Mancha a favore della diffusione della televisione digitale terrestre in zone remote e meno urbanizzate della regione Castiglia-La Mancha [notificata con il numero C(2014) 6846] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
Ogni singolo aiuto concesso in base al regime di cui all'articolo 1 non costituisce un aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dalla normativa adottata in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio102 applicabile al momento dell'erogazione dell'aiuto.
Art. 3
1. La Spagna recupera gli aiuti incompatibili concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 presso Telecom CLM e Abertis.
2. Le somme da recuperare sono fruttifere di interessi a decorrere dalla data in cui sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 del Consiglio103.
4. La Spagna annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti a titolo del regime di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data di notifica della presente decisione.
Art. 4
1. Il recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Spagna garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
3. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Spagna comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) per i beneficiari di cui all'articolo 1, l'importo complessivo degli aiuti percepiti da ciascuno di essi;
b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
4. La Spagna informa la Commissione dei progressi compiuti in relazione alle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1. Essa trasmette immediatamente, su richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.