Decisione (UE) 2016/152 della Commissione del 1o ottobre 2014 relativa all'aiuto di Stato SA 27339 (12/C) (ex 11/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Zweibrücken e delle compagnie che utilizzano l'aeroporto [notificata con il numero C(2014) 5063] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. Il prestito concesso a FZG dalla Sparkasse Südwestpfalz non costituisce aiuto di Stato.
2. L'accordo di servizi aeroportuali stipulato tra FZG e Germanwings il 30 giugno 2008 non costituisce aiuto di Stato.
Art. 3
1. La Germania procede al recupero dell'aiuto incompatibile di cui all'articolo 1 presso i beneficiari.
2. FGAZ e FZG sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato percepito da ciascuna di esse.
3. Ryanair e AMS sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato percepito da ciascuna di esse.
4. Le somme da recuperare sono le seguenti:
a) per quanto riguarda le sovvenzioni dirette agli investimenti concesse dal Land della Renania-Palatinato e da ZEF a favore di FZG: 20564170 EUR erogati tra il 12 dicembre 2000 e il 31 dicembre 2009, al netto dei costi del servizio dei vigili del fuoco e dei costi per i quali il gestore aeroportuale ha diritto a ottenere un rimborso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz nella misura in cui erano coperti dalle sovvenzioni dirette agli investimenti;
b) per quanto riguarda gli apporti di capitale annuali effettuati dal Land della Renania-Palatinato e da ZEF a favore di FGAZ: 26629000 EUR erogati tra il 2000 e il 2009, al netto dei costi del servizio dei vigili del fuoco e dei costi per i quali il gestore aeroportuale ha diritto a ottenere un rimborso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz nella misura in cui erano coperti dagli apporti di capitale annuali, e al netto delle somme concesse prima del 12 dicembre 2000;
c) per quanto riguarda la garanzia al 100 % sul prestito concessa dal Land della Renania-Palatinato a favore di FZG: l'equivalente sovvenzione della garanzia, da determinarsi ai sensi della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie;
d) per quanto riguarda la partecipazione di FGAZ al cash pool del Land della Renania-Palatinato: l'equivalente sovvenzione delle condizioni di prestito vantaggiose, da determinarsi ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione del 12 dicembre 2007, al netto di eventuali vantaggi ottenuti su prestiti che sono stati utilizzati a copertura dei costi dei servizi dei vigili del fuoco e dei costi per i quali il gestore aeroportuale ha diritto a ottenere un rimborso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della Luftsicherheitsgesetz;
e) per quanto riguarda l'accordo di servizi aeroportuali stipulato tra Germanwings e FZG il 15 settembre 2006: l'importo dell'aiuto incompatibile;
f) per quanto riguarda l'accordo di servizi aeroportuali stipulato tra TUIFly e FZG il 1o aprile 2008: l'importo dell'aiuto incompatibile;
g) per quanto riguarda l'accordo di servizi aeroportuali e gli accordi di servizi di marketing stipulati tra Ryanair e FZG il 22 settembre 2008 e tra AMS e il Land della Renania-Palatinato il 6 ottobre 2008: l'importo dell'aiuto incompatibile.
5. Le somme da recuperare comprendono gli interessi maturati tra la data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
6. La Germania comunica le date precise in cui l'aiuto di Stato è stato messo a disposizione dei rispettivi beneficiari.
7. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione119.
8. La Germania annulla tutti i pagamenti in essere dell'aiuto di cui all'articolo 1 con effetto alla data di adozione della presente decisione.
Art. 4
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 5
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni:
a) l'importo complessivo dell'aiuto ricevuto dai beneficiari e in particolare:
i) l'importo delle sovvenzioni dirette agli investimenti, degli apporti di capitale e dell'equivalente sovvenzione dei prestiti vantaggiosi concessi a copertura dei costi del servizio dei vigili del fuoco e l'importo dei costi per i quali il gestore aeroportuale ha diritto a ottenere un rimborso in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, della LuftSiG;
ii) informazioni relative all'affidabilità creditizia di FGAZ/FZG all'epoca in cui era stata concessa la garanzia al 100 % e in cui era stato erogato ciascun prestito attraverso il cash pool, allo scopo di consentire alla Commissione di stabilire l'equivalente sovvenzione della garanzia e delle condizioni vantaggiose dei prestiti erogati tramite il cash pool ai sensi, rispettivamente, della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie e della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione del 12 dicembre 2007;
b) l'importo complessivo (capitale e interessi per il recupero) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. La Germania informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. La Germania trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Art. 6
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2014 Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente