Decisione (UE) 2016/287 della Commissione del 15 ottobre 2014 sugli aiuti di Stato SA.26500 — 2012/C (ex 2011/NN, ex CP 227/2008) concessi dalla Germania a Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH e Ryanair Ltd. [notificata con il numero C(2014) 7369] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. La Germania recupera presso i beneficiari gli aiuti incompatibili di cui all'articolo 1, paragrafo 4.
2. In considerazione del fatto che, ai fini della presente decisione, Ryanair e AMS costituiscono un'unica entità economica, esse sono responsabili in solido del rimborso dell'aiuto di Stato di cui hanno beneficiato in virtù dell'applicazione combinata del contratto di servizi aeroportuali del 3 marzo 2003, del contratto di marketing del 7 aprile 2003 e del contratto di marketing del 25 gennaio 2010.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.
4. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso percentuale di interesse conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 4, con effetto dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 3
1. Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve essere immediato ed effettivo.
2. La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 4
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania fornisce le seguenti informazioni:
a) l'importo complessivo (quota capitale e interessi) di cui ha beneficiato ciascun beneficiario;
b) l'importo complessivo (quota capitale e interessi) che dev'essere recuperato presso ciascun beneficiario ai sensi dell'articolo 2;
c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
d) la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti.
2. La Germania informa la Commissione dei progressi compiuti in seguito alle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 2. La Germania fornisce immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti rimborsati e degli interessi pagati dai beneficiari.
Art. 5
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2014 Per la Commissione Joaquín Almunia Vicepresidente