Decisione (UE) 2015/1586 della Commissione del 26 febbraio 2015 relativa alla misura di aiuto SA.35388 (13/C) (ex 13/NN ed ex 12/N) — Polonia — Riconversione dell'aeroporto di Gdynia-Kosakowo [notificata con il numero C(2015) 1281] (Il testo in lingua polacca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. Gli apporti di capitale a favore dell'impresa Aeroporto di Gdynia Kosakowo effettuati tra il 28 agosto 2007 e il 17 giugno 2013 costituiscono un aiuto di Stato, cui la Polonia ha dato illegalmente esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, incompatibile con il mercato interno, ad eccezione della parte di tali apporti di capitale destinata a investimenti necessari per svolgere attività che, conformemente alla decisione C(2013) 4045 final, devono essere considerate attività che rientrano nell'ambito della missione di servizio pubblico.
2. Gli apporti di capitale che la Polonia intende concedere a favore dell'impresa Aeroporto di Gdynia Kosakowo dopo il 17 giugno 2013 per la riconversione dell'aeroporto militare di Gdynia-Kosakowo in un aeroporto civile costituiscono un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Pertanto, l'aiuto non può essere concesso.
Art. 3
1. La Polonia recupera dal beneficiario l'aiuto incompatibile di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
2. Gli importi da recuperare includono gli interessi a partire dalla data in cui tali importi sono stati messi a disposizione del beneficiario fino alla data del loro recupero effettivo. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione83.
3. A decorrere dalla data di notifica della presente decisione la Polonia annulla tutti i pagamenti ancora previsti a titolo degli aiuti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
Art. 4
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e degli interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, è immediato ed effettivo.
2. La Polonia garantisce l'esecuzione della decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 5
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Polonia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso il beneficiario;
b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;
c) documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. La Polonia informa regolarmente la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e degli interessi di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Su semplice richiesta della Commissione, essa trasmette immediatamente le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione, oltre a fornire dettagli sull'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
Art. 6
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2015 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione