Decisione (UE) 2016/154 della Commissione del 22 luglio 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.13869 (C 68/2002) (ex NN 80/2002) Conversione in capitale degli accantonamenti contabili in esenzione d'imposta per il rinnovo della rete di alimentazione generale cui la Francia ha dato esecuzione in favore di EDF [notificata con il numero C(2015) 4959] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. La Francia è tenuta a recuperare presso il beneficiario il controvalore in euro dell'aiuto di cui all'articolo 1.
2. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
Art. 3
1. Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. La Francia garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 4
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, la Francia comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;
b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e programmate per conformarsi alla decisione; e
c) i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. La Francia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.