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Decisione (UE) 2016/1031 della Commissione del 6 novembre 2015 relativa alle misure SA.35956 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/N) alle quali l’Estonia ha dato esecuzione in favore di AS Estonian Air e relativa alle misure SA.36868 (14/C) (ex 13/N) alle quali l’Estonia intende dare esecuzione in favore di AS Estonian Air [notificata con il numero C(2015) 7470] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

1. L’aiuto di Stato di 17,9 milioni di EUR concesso illegalmente a favore di AS Estonian Air dall’Estonia il 10 novembre 2010, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

2. L’aiuto di Stato di 30 milioni di EUR concesso illegalmente a favore di AS Estonian Air dall’Estonia il 20 dicembre 2011 e il 6 marzo 2012, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

3. L’aiuto di Stato a scopo di salvataggio per un ammontare di 37 milioni di EUR concesso illegalmente a favore di AS Estonian Air dall’Estonia tra il 2012 e il 2014, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.

Art. 3

1. L’Estonia procede al recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 presso il beneficiario.

2. Le somme da recuperare includono gli interessi, che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario, fino quella dell’effettivo recupero.

3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione56.

Art. 4

1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 2 è immediato ed effettivo.

2. L’Estonia garantisce l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.