Decisione (UE) 2016/1699 della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) cui il Belgio ha dato esecuzione [notificata con il numero C(2015) 9837] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
1. Il Belgio è tenuto a recuperare presso i beneficiari l'aiuto illegale e incompatibile di cui all'articolo 1.
2. Gli importi non ancora recuperati presso i beneficiari a seguito del recupero di cui al paragrafo 1 devono essere recuperati presso il gruppo di imprese cui i beneficiari appartengono.
3. Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
4. Gli interessi sugli importi da recuperare vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
5. Il Belgio mette fine all'aiuto di cui all'articolo 1 e annulla tutti i pagamenti non ancora effettuati a titolo del suddetto aiuto a decorrere dall'adozione della presente decisione.
6. Il Belgio respinge ogni richiesta di decisione anticipata presentata alla commissione di ruling per quanto riguarda l'aiuto di cui all'articolo 1 o pendente al momento dall'adozione della presente decisione.
Art. 3
1. Il recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.
2. Il Belgio garantisce la piena attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 4
1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:
a) l'elenco dei beneficiari dell'aiuto di cui all'articolo 1 e l'importo complessivo ricevuto da ciascuno di essi;
b) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario;
c) una descrizione dettagliata delle misure adottate e programmate per conformarsi alla presente decisione;
d) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. Il Belgio informa la Commissione sui progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso di cui all'articolo 1. Il Belgio trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.