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Decisione (UE) 2016/2041 della Commissione del 20 gennaio 2016 relativa agli aiuti di Stato SA.33926 2013/C (ex 2013/NN, 2011/CP) cui il Belgio ha dato esecuzione a favore di Duferco [notificata con il numero C(2016) 94] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

1. Il Belgio è tenuto a farsi rimborsare dai diretti beneficiari o dai loro successori legali gli aiuti incompatibili concessi di cui all'articolo 1.

2. Le somme da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.

3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione67.

Art. 3

1. Il recupero degli aiuti di cui all'articolo 1 è immediato ed effettivo.

2. Il Belgio garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Art. 4

1. Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione, il Belgio comunica alla Commissione le seguenti informazioni:

  1. a) l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ogni beneficiario;

  2. b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

  3. c) i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.

2. Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui all'articolo 1. Ess trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.