Decisione (UE) 2017/639 della Commissione del 30 settembre 2016 aiuto di Stato SA.23216 — C 54/07 (ex NN 55/07) concesso a Emsländische Eisenbahn GmbH, Germania [notificata con il numero C(2016) 6232] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
I dividendi delle azioni percepiti da Emsländische Eisenbahn GmbH e le compensazioni per il coordinamento dei servizi di trasporto scolastico e per la stesura del piano dei servizi di trasporto locali (Nahverkehrsplan) non configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 3
Per quanto concerne la compensazione ricevuta da Emsländische Eisenbahn GmbH per l'esercizio della centrale di mobilità dell'Emsland, l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con l'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70.
Art. 4
1. Nella misura in cui gli autobus trasferiti a Emsländische Eisenbahnen GmbH costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'aiuto è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 93 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1107/70, fatto salvo l'impegno della Germania di cui al paragrafo 2.
2. Gli autobus sono utilizzati per il servizio di autobus a chiamata. In caso di vendita di uno di questi autobus da parte di EEB, la stessa è tenuta a trasmettere i relativi proventi al Landkreis Emsland.
Art. 5
L'aiuto cui la Germania ha dato esecuzione con il trasferimento di 37630 azioni RWE a Emsländische Eisenbahn GmbH nel 1998 è compatibile con il mercato interno, fatte salve le condizioni indicate all'articolo 6.
Art. 6
1. Le azioni non possono essere utilizzate a titolo di garanzia, né vendute, a meno che siano soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 2.
2. Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, Emsländische Eisenbahn GmbH firmerà un accordo con il Landkreis Emsland concernente le azioni RWE, a conferma di quanto segue:
le azioni RWE non possono essere utilizzate a titolo di garanzia né in qualsivoglia altra forma a vantaggio delle attività economiche di EEB;
EEB provvede a rimborsare al Landkreis Emsland eventuali dividendi delle azioni RWE;
eventuali proventi ottenuti da EEB a seguito della vendita delle azioni RWE saranno trasmessi al Landkreis Emsland.
Art. 7
La Germania comunica alla Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, le misure prese per conformarsi ad essa.
Art. 8
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2016 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione