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Decisione (UE) 2018/628 della Commissione dell'11 novembre 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto [notificata con il numero C(2016) 7131] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

Il regime di incentivi dell'aeroporto di Klagenfurt del 2005 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Art. 4

L'accordo di servizi aeroportuali concluso da KFBG con Air Berlin l'8 luglio 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

Art. 5

L'aiuto di Stato pari a 1827267 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a Ryanair, LV e AMS in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.

Art. 6

L'aiuto di Stato pari a 141326 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a Ryanair e AMS in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.

Art. 7

L'aiuto di Stato pari a 9566963 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a HLX in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.

Art. 8

L'aiuto di Stato pari a 1134091 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a TUIfly in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.

Art. 9

1. L'Austria è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8.

2. Gli importi degli aiuti da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.

3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione96.

4. L'Austria annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui agli articoli da 1 a 4, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 10

1. Il recupero degli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8 è immediato ed effettivo.

2. L'Austria garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.