Decisione (UE) 2018/628 della Commissione dell'11 novembre 2016 relativa all'aiuto di Stato SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN) a cui l'Austria ha dato esecuzione a favore dell'aeroporto di Klagenfurt, di Ryanair e di altre compagnie aeree che utilizzano l'aeroporto [notificata con il numero C(2016) 7131] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 2
Il regime di incentivi dell'aeroporto di Klagenfurt del 2005 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Art. 3
L'accordo transattivo stipulato tra KFBG e AUA non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Art. 4
L'accordo di servizi aeroportuali concluso da KFBG con Air Berlin l'8 luglio 2010 non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.
Art. 5
L'aiuto di Stato pari a 1827267 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a Ryanair, LV e AMS in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.
Art. 6
L'aiuto di Stato pari a 141326 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a Ryanair e AMS in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.
Art. 7
L'aiuto di Stato pari a 9566963 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a HLX in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.
Art. 8
L'aiuto di Stato pari a 1134091 EUR, che l'Austria ha concesso illegalmente a TUIfly in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE non è compatibile con il mercato interno.
Art. 9
1. L'Austria è tenuta a farsi rimborsare dai beneficiari gli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8.
2. Gli importi degli aiuti da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione dei beneficiari fino al loro recupero effettivo.
3. Gli interessi vengono calcolati secondo il regime dell'interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione96.
4. L'Austria annulla tutti i pagamenti in sospeso degli aiuti di cui agli articoli da 1 a 4, a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 10
1. Il recupero degli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8 è immediato ed effettivo.
2. L'Austria garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Art. 11
1. Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, l'Austria trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
a) l'importo complessivo (capitale e interessi sul recupero) che deve essere richiesto ai beneficiari;
b) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c) i documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto.
2. L'Austria tiene informata la Commissione sullo stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti di cui agli articoli da 5 a 8. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e alle misure previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
Art. 12
La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 11 novembre 2016 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione