Decisione (UE) 2017/175 della Commissione del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive [notificata con il numero C(2017) 299] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,
A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE) può essere assegnato a servizi con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.
Le decisioni 2009/564/CE2 e 2009/578/CE3 hanno stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti di valutazione e di verifica rispettivamente per i servizi di campeggio e per i servizi di ricettività turistica, validi fino al 31 dicembre 2016.
Al fine di riflettere al meglio le caratteristiche comuni dei servizi di campeggio e dei servizi di ricettività turistica e al fine di realizzare le sinergie derivate da un approccio comune per questi gruppi di prodotti e garantire la massima efficienza nell'amministrazione dei criteri, si ritiene opportuno far confluire entrambi i prodotti in un gruppo unico di prodotti denominato «strutture ricettive».
I criteri riveduti mirano a promuovere l'uso delle fonti d'energia rinnovabili per favorire il risparmio energetico e idrico, la riduzione dei rifiuti e il miglioramento dell'ambiente locale. I criteri riveduti, con i pertinenti requisiti di valutazione e verifica, dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo in considerazione il ciclo di innovazione per tale gruppo di prodotti.
Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione Ecolabel UE alle strutture ricettive conforme ai criteri in materia, è necessario assegnare un numero di codice a tale gruppo di prodotti.
Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE dovrebbero pertanto essere abrogate.
È opportuno istituire un periodo transitorio per i richiedenti ai cui servizi di ricettività turistica o servizi di campeggio sia stato assegnato il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE per il servizio di campeggio e di ricettività turistica sulla base dei criteri fissati rispettivamente nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE, affinché essi abbiano il tempo sufficiente di adeguare i propri servizi e conformarsi ai criteri riveduti. I richiedenti dovrebbero altresì poter presentare le domande sulla base dei criteri ecologici stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE per un periodo sufficiente.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Il gruppo di prodotti «strutture ricettive» comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica:
1) servizio di ristorazione;
2) strutture ricreative o sportive;
3) spazi verdi;
4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali;
5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti.
2. I servizi di trasporto e i viaggi di piacere sono esclusi dal gruppo di prodotti «strutture ricettive».
Art. 2
Ai fini della presente decisione si intende per:
1) «servizi di ricettività turistica», l'erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture ricettive al chiuso dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
2) «servizio di campeggio», la fornitura a pagamento di piazzole attrezzate per accogliere una delle seguenti strutture: tende, roulotte, camper, case mobili, bungalow e appartamenti nonché impianti sanitari privati o comuni, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti;
3) «servizi di ristorazione», la fornitura di prime colazioni o di altri pasti;
4) «strutture ricreative o sportive», saune, piscine, impianti sportivi e centri di benessere accessibili agli ospiti o ai non residenti o a entrambi;
5) «spazi verdi», parchi, giardini o altri spazi esterni aperti a turisti, viaggiatori e ospiti.
Art. 3
Per ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (UE) n. 66/2010, una struttura ricettiva rientra nel gruppo di prodotti «strutture ricettive» quali definiti all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa tutti i seguenti requisiti nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica stabiliti nell'allegato della presente decisione:
a) è conforme a tutti i criteri indicati nella parte A dell'allegato della presente decisione;
b) è conforme a un numero sufficiente di criteri indicati nella parte B dell'allegato della presente decisione, al fine di ottenere il necessario numero di punti a norma degli articoli 4 e 5.
Art. 4
1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di ricettività turistica ottiene almeno 20 punti.
2. Il punteggio minimo richiesto a norma del paragrafo 1 è aumentato come segue:
a) 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
b) 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica;
c) 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di ricettività turistica o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.
Art. 5
1. Ai fini dell'articolo 3, lettera b), il servizio di campeggio ottiene almeno 20 punti o 24 punti se sono erogati servizi comuni.
2. Il punteggio minimo richiesto di cui al paragrafo 1 è aumentato come segue:
a) 3 punti se i servizi di ristorazione sono forniti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;
b) 3 punti se gli spazi verdi sono messi a disposizione degli ospiti dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio;
c) 3 punti se le strutture ricreative o sportive sono messe a disposizione dal gestore o dal proprietario del servizio di campeggio o 5 punti se le stesse strutture consistono in un centro benessere accessibile ai non residenti.
Art. 6
I criteri per il marchio Ecolabel UE del gruppo di prodotti «strutture ricettive» e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.
Art. 7
Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «strutture ricettive» è «051».
Art. 8
Le decisioni 2009/564/CE e 2009/578/CE sono abrogate.
Art. 9
In deroga all'articolo 8, le domande di Ecolabel UE relative ai prodotti che rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di ricettività turistica» o «servizi di campeggio» presentate entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione possono essere presentate a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/578/CE o 2009/564/CE oppure a norma dei criteri stabiliti nella presente decisione.
I marchi Ecolabel UE assegnati a norma dei criteri stabiliti nelle decisioni 2009/564/CE o 2009/578/CE possono essere utilizzati per 20 mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Art. 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2017 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione