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Decisione di esecuzione (UE) 2018/485 del Consiglio del 19 marzo 2018 che autorizza la Danimarca ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto1, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

Con lettera protocollata dalla Commissione il 21 novembre 2017, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale per quanto riguarda il diritto di detrazione dell'IVA versata a monte, in deroga all'articolo 75 di detta direttiva.

A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, con lettere datate 7 dicembre 2017 e 8 dicembre 2017 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Danimarca e con lettera datata 11 dicembre 2017 ha comunicato alla Danimarca di disporre di tutte le informazioni necessarie per l'esame della domanda.

Senza una misura di deroga, secondo la legge danese, se un veicolo commerciale leggero di peso massimo autorizzato di tre tonnellate è immatricolato a uso esclusivamente professionale presso le autorità danesi, al soggetto passivo è consentito di detrarre integralmente l'IVA versata a monte sul prezzo di acquisto e quella sulle spese di funzionamento del veicolo. Se tale veicolo è successivamente utilizzato per fini privati, il soggetto passivo perde il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

Per attenuare le conseguenze di tale regime, la Danimarca ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE. Tale deroga è stata concessa dalla decisione di esecuzione 2012/447/UE del Consiglio2 e successivamente dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/992 del Consiglio3. Quest'ultima decisione è scaduta il 31 dicembre 2017.

La misura consentirebbe ai soggetti passivi che hanno immatricolato un veicolo a uso esclusivamente professionale di utilizzare il veicolo per usi non professionali e di calcolare la base imponibile della prestazione di servizi fittizia conformemente all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE su base forfettaria giornaliera, senza perdere il diritto alla detrazione dell'IVA assolta sul prezzo di acquisto del veicolo.

Tale metodo semplificato di calcolo dovrebbe tuttavia essere limitato a 20 giorni di uso non professionale per anno civile e l'importo forfettario dell'IVA da pagare dovrebbe essere fissato a 40 DKK per ogni giorno di uso non professionale. Tale importo è stato fissato dal governo danese sulla base dell'analisi delle statistiche nazionali.

La misura, che dovrebbe essere applicata ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo autorizzato di tre tonnellate, mira a semplificare gli obblighi IVA a carico dei soggetti passivi che utilizzano occasionalmente per usi non professionali un veicolo immatricolato a uso professionale, semplificando così la riscossione dell'IVA. Tuttavia, rimarrebbe possibile per un soggetto passivo scegliere di immatricolare un veicolo commerciale leggero sia a uso professionale, sia a uso non professionale. Così facendo, il soggetto passivo perderebbe il diritto a detrarre l'IVA sull'acquisto del veicolo ma non sarebbe sottoposto all'obbligo di versamento giornaliero per qualsiasi uso non professionale.

Autorizzare una misura volta a garantire che il soggetto passivo facente occasionalmente un uso non professionale di un veicolo immatricolato solo per l'uso professionale non perda il diritto alla piena detrazione dell'imposta a monte sul veicolo è in linea con le disposizioni generali in materia di detrazione stabilite dalla direttiva 2006/112/CE.

È opportuno limitare la durata dell'autorizzazione, che dovrebbe pertanto scadere il 31 dicembre 2020.

Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla misura, compresa la garanzia di un'applicazione ininterrotta della deroga precedentemente autorizzata e la certezza del diritto per quanto riguarda il periodo fiscale, è opportuno che la presente decisione si applichi dal 1o gennaio 2018. Poiché la Danimarca ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione il 21 novembre 2017 e ha continuato ad applicare sin dal 1o gennaio 2018 il regime giuridico stabilito nel suo diritto nazionale sulla base della deroga precedentemente autorizzata, il legittimo affidamento delle persone interessate è debitamente rispettato.

Qualora la Danimarca chiedesse un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 31 dicembre 2020, dovrebbe presentare alla Commissione la richiesta di proroga, unitamente ad una relazione, entro il 31 marzo 2020.

Si ritiene che la deroga avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito dell'IVA riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

In deroga all'articolo 75 della direttiva 2006/112/CE, se un soggetto passivo utilizza per uso privato, proprio o del suo personale, o più generalmente a fini diversi dall'attività professionale, un veicolo commerciale leggero che sia stato immatricolato unicamente per uso professionale, la Danimarca è autorizzata a stabilire la base imponibile facendo riferimento a un importo forfettario per ogni giorno di tale uso.

L'importo forfettario giornaliero di cui al primo comma è pari a 40 DKK.

Art. 2

La misura di cui all'articolo 1 si applica esclusivamente ai veicoli commerciali leggeri di peso massimo complessivo autorizzato di 3 tonnellate.

La misura non si applica se l'uso privato supera 20 giorni per anno civile.

Art. 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Essa si applica dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2026.

L'eventuale domanda di proroga della misura disposta dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2026, corredata di una relazione comprensiva di un riesame della misura.

Art. 4

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2018 Per il Consiglio Il presidente R. Porodzanov