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Decisione (UE) 2018/680 della Commissione del 2 maggio 2018 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni [notificata con il numero C(2018) 2503] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)1, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

Il regolamento (CE) n. 66/2010 stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), a partecipazione volontaria, inteso a promuovere prodotti e servizi che presentano elevate prestazioni ambientali.

Detto regolamento dispone che si stabiliscano criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti.

La proposta di elaborare criteri per il marchio Ecolabel UE relativi ai servizi di pulizia di ambienti interni è stata presentata dai rappresentanti del settore delle pulizie professionali. Su tale base, la Commissione ha avviato e guidato lo sviluppo di tali criteri.

È opportuno stabilire i criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni, al fine di promuovere l'uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un sistema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti.

I criteri per l'assegnazione dell'Ecolabel UE stabiliti per i servizi di pulizia di ambienti interni nonché i pertinenti requisiti di valutazione e verifica dovrebbero essere validi per cinque anni dalla data di notifica della presente decisione, tenendo conto del ciclo dell'innovazione per questo gruppo di prodotti.

Il codice corrispondente al gruppo di prodotti costituisce parte integrante dei numeri di registrazione del marchio Ecolabel UE. Affinché gli organismi competenti possano assegnare un numero di registrazione del marchio Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni conforme ai criteri del marchio Ecolabel dell'UE, è necessario assegnare un codice a tale gruppo di prodotti.

Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. Il gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo.

2. Esso comprende altresì la pulizia di superfici vetrate raggiungibili senza il ricorso ad attrezzature o macchinari specializzati.

3. Il gruppo di prodotti non comprende le attività di disinfezione né le attività di pulizia effettuate presso siti produttivi né le attività per le quali i prodotti di pulizia sono forniti dal cliente.

Art. 2

Ai fini della presente decisione si intende per:

  1. 1. «servizi professionali di pulizia ordinaria», servizi professionali di pulizia erogati almeno con cadenza mensile, fatta eccezione per la pulizia dei vetri, considerata ordinaria qualora sia effettuata con cadenza almeno trimestrale;

  2. 2. «prodotti per la pulizia non diluiti», prodotti da diluirsi prima dell'uso, con un tasso di diluizione almeno pari a 1:100;

  3. 3. «accessori per la pulizia», prodotti riutilizzabili per la pulizia, quali stracci, spazzoloni lavapavimenti a frange e secchi per l'acqua;

  4. 4. «microfibra», fibra sintetica di titolazione inferiore a un denaro o dtex/filo;

  5. 5. «locali del richiedente», i locali presso cui il richiedente svolge le mansioni amministrative e organizzative connesse all'attività;

  6. 6. «mansioni di pulizia degli ambienti interni con Ecolabel UE», le mansioni svolte dal personale, facenti parte del contratto del servizio professionale ordinario di pulizia di ambienti interni.

Art. 3

1. Al fine di ottenere l'assegnazione del marchio Ecolabel UE a norma del regolamento (CE) n. 66/2010, un servizio rientra nel gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» quali specificati all'articolo 1 della presente decisione e soddisfa i pertinenti requisiti di valutazione e verifica di cui all'allegato della presente decisione nonché le seguenti condizioni:

  1. a) soddisfa tutti i criteri obbligatori di cui all'allegato della presente decisione;

  2. b) soddisfa un numero sufficiente dei criteri facoltativi di cui all'allegato della presente decisione se realizza almeno 14 punti;

  3. c) è soggetto a rilevazioni contabili distinte relativamente ad altri servizi erogati dal medesimo operatore che non rientrano nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione.

2.

Un operatore cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni non eroga altri servizi che non siano disciplinati dall'Ecolabel UE, salvo che i servizi di pulizia di ambienti interni disciplinati dall'Ecolabel UE siano erogati da una suddivisione, una filiale, una succursale o un dipartimento dell'operatore chiaramente distinto e si tenga una contabilità separata.

Qualsiasi altro servizio erogato da detto operatore che non rientri nell'ambito della presente decisione, compresi altri servizi di pulizia di ambienti interni che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente decisione, non è disciplinato dalla licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni e non è commercializzato in quanto tale.

3. Qualora un operatore cui sia stato assegnato il marchio Ecolabel UE per i servizi di pulizia di interni si avvalga di subappaltanti per l'erogazione di tali servizi, devono anch'essi essere titolari di una licenza Ecolabel UE per i servizi di pulizia di ambienti interni.

Art. 4

I criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2027.

Art. 5

Il numero di codice assegnato a fini amministrativi al gruppo di prodotti «servizi di pulizia di ambienti interni» è «052».

Art. 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2018 Per la Commissione Karmenu Vella Membro della Commissione