diritto.io

Decisione (UE) 2019/56 della Commissione del 28 maggio 2018 sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV [notificata con il numero C(2018) 3166] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 non costituiscono aiuto di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio116 applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 3

(1) La Germania recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 1 dai beneficiari.

(2) Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del suo effettivo recupero.

(3) Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004117 della Commissione.

(4) La Germania annulla tutti i pagamenti in sospeso di aiuti a titolo del regime di cui all'articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 4

(1) Il recupero dell'aiuto concesso ai sensi del regime di cui all'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

(2) La Germania assicura che la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.