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Decisione (UE) 2019/56 della Commissione del 28 maggio 2018 sul regime di aiuti SA.34045 (2013/c) (ex 2012/NN) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore dei consumatori di carico di base ai sensi dell'articolo 19 del regolamento StromNEV [notificata con il numero C(2018) 3166] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

Gli aiuti individuali concessi nell'ambito del regime di cui all'articolo 1 non costituiscono aiuto di Stato se, al momento della loro concessione, soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio116 applicabile al momento della concessione dell'aiuto.

Art. 3

(1) La Germania recupera gli aiuti incompatibili concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 1 dai beneficiari.

(2) Le somme da recuperare producono interessi dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data del suo effettivo recupero.

(3) Gli interessi sono calcolati su base composta a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004117 della Commissione.

(4) La Germania annulla tutti i pagamenti in sospeso di aiuti a titolo del regime di cui all'articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Art. 4

(1) Il recupero dell'aiuto concesso ai sensi del regime di cui all'articolo 1 deve essere immediato ed effettivo.

(2) La Germania assicura che la presente decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Art. 5

(1) Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette le seguenti informazioni:

  1. a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto un aiuto nel quadro del regime di cui all'articolo 1 e l'importo totale dell'aiuto ricevuto da ciascuno di essi nel contesto di tale regime;

  2. b) l'importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso ciascun beneficiario;

  3. c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione;

  4. d) documenti che comprovino che ai beneficiari è stato ordinato di rimborsare l'aiuto di cui all'articolo 1.

(2) La Germania mantiene informata la Commissione in merito ai progressi delle misure nazionali adottate per attuare la presente decisione fino al completamento del recupero dell'aiuto concesso a norma del regime di cui all'articolo 1. Su semplice richiesta della Commissione, la Germania trasmette immediatamente informazioni sulle misure già adottate e su quelle pianificate per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Art. 6

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2018 Per la Commissione Margrethe Vestager Membro della Commissione