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Decisione (UE) 2019/767 della Commissione del 31 luglio 2018 relativa all'aiuto di stato SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in relazione ai massimali del CSPE [notificata con il numero C(2018) 4975] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la quota del CSPE che finanzia la generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Art. 3

Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione a favore degli autoconsumatori di energia elettrica autoprodotta per cogenerazione ad alto rendimento, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, non costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE per la quota del CSPE che finanzia la cogenerazione ad alto rendimento.

Art. 4

Le misure di esenzione dal CSPE cui la Francia ha dato esecuzione, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, nei casi diversi da quelli di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente decisione, a condizione che tali misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e a condizione che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.

Art. 5

Le misure cui la Francia ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sotto forma di massimali del CSPE per sito e per valore aggiunto, a favore degli autoconsumatori di energia elettrica, derivanti dall'attuazione della legge n. 2003-8, costituiscono un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno in virtù dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, a condizione che queste misure siano state destinate al finanziamento del sostegno a favore delle energie rinnovabili, della cogenerazione ad alto rendimento, della perequazione tariffaria e delle tariffe sociali e che non abbiano superato gli importi di riduzione del CSPE consentiti dal piano di adeguamento.

Art. 6

La Commissione accetta i piani di adeguamento notificati dalla Francia. Le autorità francesi dovranno informare la Commissione dell'attuazione di tali piani in base alle modalità indicate negli articoli 10 e 11 e in base ai tempi di cui all'articolo 12.