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Decisione di esecuzione (UE) 2019/419 della Commissione del 23 gennaio 2019 a norma del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la protezione adeguata dei dati personali da parte del Giappone a norma della legge sulla protezione delle informazioni personali [notificata con il numero C(2019) 304] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei dati personali che le riguardano, le autorità competenti negli Stati membri esercitano i poteri di cui dispongono a norma dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e ciò comporta la sospensione o il divieto definitivo dei flussi di dati verso uno specifico operatore economico in Giappone nell’ambito di cui all’articolo 1.